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Procedimenti autorizzativi in materia di impianti di distribuzione di carburanti

Indice dei procedimenti in materia di impianti di distribuzione di carburanti sottoposti a rilascio di autorizzazioni/concessioni comunali, documenti da allegare e tempistiche correlate: 

  1. Autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti
  2. Modifiche soggette ad autorizzazione/concessione di impianti di distribuzione di carburanti stradali, autostradali o per natanti/aeromobili ad uso pubblico
  3. Modifiche agli impianti di distribuzione carburanti non soggette ad autorizzazione
  4. Autorizzazione all'installazione di nuovi impianti su autostrade e raccordi autostradali
  5. Rinnovo della concessione autostradale
  6. Trasferimento della titolarità della concessione autostradale
  7. Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione
  8. Autorizzazione all'installazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato
  9. Autorizzazione all'installazione di impianti per natanti/aeromobili sia ad uso pubblico che ad uso privato
  10. Collaudo ed esercizio provvisorio
  11. Variazione degli orari e turni di servizio
  12. Deroga all'obbligo del metano
  13. Deroga all'obbligo della dotazione dei prodotti metano e gpl (d.g.r. 3052 del 23.01.2015)
  14. Prelievo e trasporto di carburante in recipienti mobili di capacità superiore a 50 litri

Fonti normative principali

  • D.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59"
  • T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere n.6/2010 dagli artt. 81 e seguenti
  • Deliberazione Consiglio Regionale 12 maggio 2009 n° VIII/834 - "Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 5 ottobre 2004, n° 24 "Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti."
  • Deliberazione Giunta Regionale 11 giugno 2009 n° VIII/9590 - "Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti (articolo 3, comma 2, Legge Regionale 24/2004)
  • Circolare MISE Prot. n. 15855 3 agosto 2012
  • Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. X/568 "Individuazione criteri per deroghe all'obbligo di installazione del prodotto metano negli impianti carburanti. (art. 89, comma 4 l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 s.m.i.)"
  • D.g.r. 3052 del 23.01.2015 "Individuazione di criteri per derogare all'obbligo di installazione degli erogatori di gpl o metano in caso di modifica agli impianti di distribuzione carburanti in fregio alla rete stradale ordinaria" (art. 88, comma 4-bis della L.R. 2 Febbraio 2010, n. 6.)

Autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti

L'istanza di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di benzine, gasoli, gpl, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno ad uso pubblico, deve indicare:

  • con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, generalità, domicilio, codice fiscale del richiedente o nel caso di società il legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250 cc.
  • la località in cui si intende installare l'impianto, via, numero civico, progressiva kilometrica e direzione di marcia
  • dettagliata composizione dell'impianto
  • autocertificazione sul possesso dei requisiti soggettivi


Alla richiesta devono essere allegati in 5 copie i seguenti documenti:

  • perizia giurata, redatta da tecnico competente, contente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela e il rispetto delle caratteristiche delle aree
  • certificazione comprovante la disponibilità dell'area, nel caso sia pubblica si deve allegare attestazione di assegnazione area con gara pubblica
  • disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico
  • ricevuta presentazione del progetto al comando provinciale per gli adempimenti di legge
  • copia di richiesta allaccio rete gas metano
  • copia di richiesta allaccio energia elettrica in presenza del prodotto metano sull'impianto


L'istanza deve essere sottoscritta dal titolare e dal tecnico che ha realizzato il progetto trasmessa al SUAP del comune competente e copia della stessa con esclusione degli allegati agli uffici regionali.

Il Suap indice la conferenza di servizi, a cui partecipano:

  • Regione Lombardia per il parere vincolante di conformità
  • ASL competente per la sicurezza sanitaria
  • ARPA per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente
  • Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'ente proprietario strada per il parere tecnico e di sicurezza di competenza


Oltre ai rappresentanti sopraelencati devono essere convocati:

  • un rappresentante dell'amministrazione per la tutela dei beni storici e artistici se l'area vi è sottoposta
  • un rappresentante dell'ente parco se l'area è classificata come parco
  • un rappresentate del comune per la verifica della conformità agli strumenti urbanistici del progetto
  • un rappresentante l'amministrazione procedente che provvede nel caso l'area del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico agli adempimenti ex l.r. 12/2005.


L'autorizzazione è rilasciata dal Comune ed è subordinata alle seguenti verifiche di conformità a:

  • disposizioni strumenti urbanistici comunali
  • prescrizioni fiscali concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale
  • disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici
  • provvedimenti regionali
  • parere vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi regionali
  • al raggiungimento del numero minimo degli impianti per quel dato bacino dei dispositivi a metano
  • verifiche di compatibilità degli impianti in materia di rispetto sicurezza viabilistica o per quanto non previsto si applicano le norme del codice strada e relativo regolamento attuativo


Contestualmente all'autorizzazione il comune rilascia il permesso di costruire.

Si segnala che qualora il comune, previa richiesta scritta da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, raccolga entro 45 giorni il parere positivo di tutti i soggetti invitati alla conferenza di servizi procede al rilascio della autorizzazione.

Tempi di rilascio dell'autorizzazione

I lavori della conferenza di servizi devono concludersi nel termine di sessanta giorni dalla convocazione. In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni la richiesta di autorizzazione è respinta.
La richiesta si intende accolta se trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della stessa al comune lo stesso non comunica il diniego all'interessato
Nel caso in cui il comune richieda documentazione integrativa ne dà tempestiva comunicazione al richiedente invitandolo a provvedere entro trenta giorni dal  ricevimento della richiesta. Tale richiesta sospende il termine di legge che inizierà a decorrere nuovamente dal ricevimento della documentazione. In caso di mancata integrazione il Comune opererà una decisione in base alla documentazioni in atti.

Modifiche soggette ad autorizzazione/concessione di impianti di distribuzione di carburanti stradali, autostradali o per natanti/aeromobili ad uso pubblico

Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune territorialmente competente le seguenti modifiche degli impianti carburanti:

  • aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli autorizzati
  • ristrutturazione totale dell'impianto
  • trasformazione di impianti da servito a non assistito durante l'orario di apertura, esclusivamente nei comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni ex lr 11/2004. 


Condizione di accesso alla richiesta di modifica è che gli impianti che la presentano rispettino i requisiti che afferiscono alla compatibilità viabilistica dell'impianto.

L'istanza di autorizzazione alle modifiche di impianti di distribuzione di carburanti stradali, ad uso privato, o per natanti/aeromobili sia ad uso pubblico che ad uso privato, è presentata di norma in cinque copie e deve contenere: 

  • generalità, domicilio, codice fiscale del richiedente o nel caso di società il legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art 2250 co 1 e 2 cc.
  • dettagliata composizione dell'impianto da modificare
  • disegni planimetrici dell'impianto timbrati e firmati dal responsabile tecnico evidenziando le modifiche richieste
  • ricevuta presentazione del progetto al comando provinciale per gli adempimenti di legge


Copia dell'istanza con timbro e data di ricevimento o avviso di ricevimento del Comune è trasmessa, senza allegati dall'interessato alla Regione.

La richiesta di autorizzazione segue la procedura della conferenza di servizi.

Il Comune rilascia l'autorizzazione alle modifiche previa verifica di compatibilità viabilistica secondo quanto previsto dal programma regionale in materia di carburanti.

Ogni altra modifica degli impianti è soggetta a comunicazione al Comune competente.

Tempi di rilascio dell'autorizzazione alla modifica

I lavori della conferenza di servizi devono concludersi nel termine di sessanta giorni.
Decorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza la domanda si considera accolta se non è comunicato il diniego al richiedente.
In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al Comune, alla Regione, ai vigili del fuoco, all'ARPA, all'ASL, all'Agenzia delle dogane competenti per territorio e all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

Modifiche agli impianti di distribuzione carburanti non soggette ad autorizzazione

Sono soggette a preventiva comunicazione al Comune territorialmente competente le modifiche non soggette ad autorizzazione di seguito, a titolo esemplificativo elencate:

  • Sostituzione colonnine
  • Aumento diminuzione numero di colonnine per un tot. n.ro
  • Installazione di apparecchi che accettano carte di credito
  • Cambio di destinazione delle colonnine per prodotti già autorizzati
  • Cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche collegamenti meccanici per prodotti già autorizzati
  • Variazione del n. capacità di stoccaggio serbatoi o loro posizionamento per prodotti già autorizzati
  • Detenzione o variazione delle quantità di olio lubrificante o di petrolio lampante adulterato
  • Installazione di apparecchiature self-service, post pagamento o prepagamento o estensione di quelli esistenti ad altri prodotti già autorizzati
  • Installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici
  • Ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto diversa da quelle previste dall'art. 88 comma 3 TU n. 6/2010 smi. 


La norma prevede che il titolare dell'autorizzazione invii apposita comunicazione al Comune, alla Regione, ai Vigili del fuoco, all'ARPA, all'ASL, all'Agenzia delle dogane competente per territorio, all'Ente proprietario delle strada o alla Società titolare della concessione autostradale che attesti che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

Autorizzazione all'installazione di nuovi impianti su autostrade e raccordi autostradali

La richiesta di concessione di installazione di impianti sulle autostrade e sui raccordi viene trasmessa al Suap e copia della domanda, senza allegati deve essere contestualmente trasmessa dall'interessato alla Regione.

La richiesta deve contenere:

  • con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione generalità, domicilio, codice fiscale del richiedente o nel caso di società il legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250 cc
  • la località in cui si intende installare l'impianto
  • dettagliata composizione dell'impianto
  • autocertificazione sul possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica


Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

  • disegni planimetrici sottoscritti da professionista abilitato
  • ricevuta presentazione progetto comando provinciale vigili del fuoco
  • assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale
  • autocertificazione dei requisiti soggettivi e all'accertamento della capacità tecnico organizzativa


Il Suap del comune competente per territorio indice la Conferenza di servizi alla quale partecipano ai fini dell'espressione del parere di competenza: 

  • Regione Lombardia
  • ASL territorialmente competente
  • ARPA territorialmente competente
  • Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
  • ente proprietario strada
  • la concessione è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi e alla capacità tecnico-organizzativa ed economica


Nel caso la richiesta di concessione sia incompleta il responsabile del procedimento invita il richiedente alla regolarizzazione o produzione dei documenti mancanti entro e non oltre trenta giorni dalla notifica al comune fissando un termine per l'adempimento. 

La concessione ha validità di diciotto anni ed è soggetta a rinnovo.

Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi autostradali in sede di rilascio della concessione devono dotarsi del prodotto metano.

Tempi di rilascio della concessione

I lavori della conferenza di servizi devono concludersi nel termine di sessanta giorni.
Decorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza la domanda si considera accolta se non è comunicato il diniego al richiedente.
Nel caso di istanza incompleta il responsabile del procedimento invita il richiedente

Rinnovo della concessione autostradale

  • La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti è presentata al Comune competente almeno sei mesi prima della sua scadenza.
  • La domanda deve essere corredata di:
  • assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale, o in via subordinata di copia della richiesta inoltrata dalla concessionaria petrolifera all'ANAS o alla società titolare della concessione autostradale volta ad acquisire tale assenso o della conferma della Concessione in essere
  • perizia giurata, redatta da tecnico competente, attestante la conformità dell'impianto alle norme regionali di indirizzo programmatico ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, della sicurezza sanitaria e stradale, nonché della prevenzione dagli incendi


Il rinnovo è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e della conformità alle normative fiscali, nonché della corrispondenza della consistenza dell'impianto ai provvedimenti di concessione rilasciati e alle dichiarazioni di modifica comunicate.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Comune convoca la commissione di collaudo, con le procedure.

A collaudo positivo avvenuto, il Comune provvede al rinnovo della concessione.

Copia del provvedimento viene trasmesso dal Comune alla Regione ed agli altri Enti interessati.

Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al Comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.

Trasferimento della titolarità della concessione autostradale

Il trasferimento di titolarità della concessione relativa agli impianti autostradali è soggetto a concessione del Comune.

A tal fine la società subentrante presenta apposita domanda al comune competente sottoscritta anche dal cedente e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda il comune provvede a rilasciare la relativa concessione.

Copia del provvedimento è trasmesso a Regione ed agli altri enti interessati.

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione

Le parti interessate inviano apposita comunicazione al Comune, alla Regione, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti, di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione di impianto stradale di distribuzione carburanti attivo o in sospensiva, entro 15 giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita, cessione o affitto anche parziale d'azienda.

Alla comunicazione sono allegati copia dell'atto registrato e documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi.

Autorizzazione all'installazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato

La richiesta di autorizzazione alla installazione di impianti ad uso privato, deve essere presentata al comune dove si intende realizzare l'impianto e deve contenere:

  • generalità, domicilio, codice fiscale del richiedente o nel caso di società il legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art 2250 co 1 e 2 cc
  • la località in cui si intende installare l'impianto
  • dettagliata composizione dell'impianto
  • certificazione comprovante la disponibilità dell'area
  • possesso dei requisiti soggettivi
  • perizia giurata, redatta da tecnico competente, contente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché alle prescrizioni fiscali, a quelle in materia di sicurezza sanitaria, ambientale
  • ricevuta presentazione del progetto al comando provinciale per gli adempimenti di legge
  • planimetria dell'impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto
  • elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l'impianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente, all'utilizzo dell'impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell'autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito
  • copia dell'accordo tra le compagnie aeree e gli operatori adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale e con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale ove si verifichino le condizioni
  • specifica degli enti, nel caso di autorizzazioni rilasciate a enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica o società che eroghino servizi pubblici per conto di enti locali


La richiesta di autorizzazione è rilasciata dal comune a seguito della procedura di conferenza di servizi indetta dal comune ed subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità:

  • alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali
  • alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell'ambiente e prescrizione degli incendi
  • alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti


La richiesta si intende accolta se trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della stessa al comune lo stesso non comunica il diniego all'interessato.

Autorizzazione all'installazione di impianti per natanti/aeromobili sia ad uso pubblico che ad uso privato

Gli impianti per il rifornimento di natanti e aeromobili ad uso pubblico e loro modifiche sono autorizzati dal comune in cui ha sede l'impianto secondo le modalità previste per gli impianti stradali.

Gli impianti devono essere adibiti all'uso esclusivo rifornimento di natanti o aero mobili.

Gli impianti per il rifornimento di natanti/aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina prevista per gli impianti distribuzione carburanti ad uso pubblico.

Collaudo ed esercizio provvisorio

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, quelli sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con metano e gpl devono essere collaudati su richiesta del titolare da apposita commissione nominata dal comune.

Il collaudo è effettuato entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato.

In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio dell'impianto; a tal fine il titolare dell'autorizzazione presenta al comune la dichiarazione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.

In attesa del collaudo Il Comune può entro 30 giorni autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, l'esercizio provvisorio degli impianti sia ad uso pubblico che privato.

Variazione degli orari e turni di servizio

Le variazioni degli orari di servizio nella fascia consentita richieste dai gestori sono autorizzate dal comune senza necessità di nulla-osta regionale.

Le variazioni dei turni di servizio degli impianti carburanti sono autorizzate dal comune senza la necessità di nulla-osta regionale. Resta fermo l'obbligo di acquisire il nulla-osta regionale per le autorizzazioni concernenti il servizio notturno.

In entrambi i casi i Comuni devono trasmettere copia delle autorizzazioni alla Regione.

Deroga all'obbligo del metano

La Regione ha stabilito, per i soli impianti in fregio alla rete stradale ordinaria, la deroga all'obbligo di erogare il prodotto metano, in presenza di tutte le condizioni sotto indicate:

  • distanza non inferiore ai m. 1.000 tra il punto di riconsegna del metano posizionato sul punto vendita e il punto di stacco dal metanodotto
  • pressione di fornitura inferiore a 3 bar
  • impossibilità di dotarsi del prodotto metano liquido


Le condizioni devono essere attestate da Ente terzo (ad es: Snam).

Deroga all'obbligo della dotazione dei prodotti metano e gpl (d.g.r. 3052 del 23.01.2015)

In caso di aggiunta di uno o più prodotti o di ristrutturazione degli impianti esistenti, può essere concessa deroga per impossibilità tecniche certificate dall'ente competente ai sensi della norma vigente, qualora sussista almeno una delle condizioni sotto indicate:

  • accessi a spazi inadeguati per il transito e la sosta dei veicoli
  • distanze di sicurezza insufficienti tra le diverse attrezzature degli impianti e tra l'impianto e le strutture adiacenti
  • solo in caso di aggiunta del prodotto metano, la deroga può essere concessa qualora la distanza tra il punto di riconsegna del metano posizionato sul punto vendita e il unto di stacco del metanodotto non sia inferiore a m. 1.000 oppure la pressione di fornitura sia inferiore a 3 bar. In ogni caso, ai fini della deroga, deve sussistere l'impossibilità di dotarsi del prodotto metano liquido
  • solo in caso di ristrutturazione totale dell'impianto dovrà essere dimostrata l'impossibilità di collocare i prodotti metano e gpl anche a seguito di predisposizione di diverse formule progettuali, riferite anche ad eventuali attività accessorie presenti sull'impianto. In ogni caso deve essere salvaguardato il mantenimento delle attività accessorie già esistenti ed attive.

Prelievo e trasporto di carburante in recipienti mobili di capacità superiore a 50 litri

I soggetti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono comunicare, per quantitativi superiori a cinquanta litri, il prelievo di carburante con recipienti mobili che abbiano caratteristiche di sicurezza presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.

Le comunicazioni sono presentate dagli interessati ai comuni, sedi degli impianti presso cui avviene il prelievo.

La comunicazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva contenete i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro imprese, l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro e la durata dei lavori che richiedono i prelievi.