Animali

Principali norme e leggi inerenti gli animali d’affezione

Legge 14 agosto 1991, n.281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”

Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

Legge Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità",  ri-normata con legge 15 del 29 giugno 2016 e successivo Regolamento n.2 del 13 aprile 2017

"Regolamento per la tutela, il benessere e i diritti degli animali in città" – Comune di Lodi,  27 gennaio 2010

Colonie feline

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio nazionale sono protetti ed e` vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Il maltrattamento è reato penale.
Nessuna legge in Italia vieta di alimentare i gatti randagi. 
Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale vive stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini, in spazi pubblici o privati.
I privati (o le Associazioni) possono richiedere  la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, registrando la colonia presso l’ATS Dipartimento Prevenzione Veterinaria di riferimento per Lodi, indicando dove la colonia è stabilmente insediata. La modulistica è disponibile presso il Dipartimento stesso e qui in appendice. La richiesta di riconoscimento va inoltrata presso la sede del Dipartimento (a Lodi, in Piazza Ospitale 10) e in copia al Comune di Lodi, dove ne è conservato apposito  registro. Dietro sopralluogo del veterinario preposto, avviene infatti un successivo rilascio di attestazione di riconoscimento.Va inoltre ricordato che: 
La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.
 I  gatti randagi e/o  facenti parte di colonie censite e riconosciute sono per legge microchippati a nome del Sindaco (che è il responsabile della loro protezione e salute) del Territorio nel quale sono rinvenuti o  sono  insediati all’atto della cattura per sterilizzazione (o castrazione) o altri interventi sanitari effettuati da parte dell’ATS Veterinaria territoriale. 

Sterilizzazione (o castrazione) vengono effettuati  gratuitamente dai veterinari del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria ATS territoriale, previo appuntamento ottenuto rivolgendosi ai relativi uffici. 

I gatti sterilizzati, microchippati e sottoposti ad apicectomia auricolare finalizzata ad agevolare successivi riconoscimenti dei soggetti sterilizzati o castrati, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario od in un habitat idoneo. 
La legge riconosce coloro che accudiscono i gatti randagi delle colonie feline denominandoli “tutor di colonie feline”.Ai tutor di colonie feline il Comune di Lodi rilascia un tesserino di riconoscimento, in base all’art. 26 del Regolamento per la tutela, il benessere e i diritti degli animali in città, approvato con delib. N.12 del 27/1/2010.
Su  richiesta dei tutor, il comune rilascia inoltre cartellonistica adeguata indicante il luogo di insediamento della colonia felina censita dall’ATS.


Maltrattamento, uccisione e abbandono di animali

Il maltrattamento di animali, la loro uccisione, l'abbandono e la detenzione incompatibile con le loro caratteristiche etologiche sono comportamenti vietati e puniti dal nostro Codice penale. 
Lo  prevede il titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento degli animali"  articoli 544 bis al 544 sexies, 727 e 727 bis.

Regolamento per la tutela, il benessere e i diritti degli animali in città

Aree di sgambamento

Le aree di sgambamento nella città di Lodi sono:

  • Area di Via Gandini (di fronte al Centro Direzionale BPL – zona Stazione ferroviaria)
  • Area del Parco delle Caselle (zona Albarola)
  • Area del Parco dell’Amicizia in Via Piermarini (zona Albarola)
  • Area del Parco di Via Tortini (zona San Fereolo)
  • Area del Parco di Via Ungaretti (zona Pratello)
  • Area del Parco dei Sogni in Via Arisi (zona Oltreadda)

I cani dentro le aree di sgambamento possono correre liberi, sotto la stretta vigilanza dei conduttori. 
I proprietari o coloro che vi conducono i cani hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni canine anche dentro le aree di sgambamento.
E’ sempre fatto obbligo di dotare di microchip il proprio cane. 

Il Regolamento di Polizia Urbana (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/07/2020), all’art. 65   definisce   le corrette norme per il Mantenimento dei cani, e all’art.65 bis riporta il Regolamento per l’ Accesso alle aree di sgambamento .

Deiezioni canine: cosa dice la legge

Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Lodi obbliga i proprietari e i conduttori di cani sul suolo pubblico (aree verdi e di sgambamento comprese) alla raccolta delle deiezioni (artt. 65 e 65 bis ).

Tale obbligo è previsto anche dall’ ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013, e successive modificazioni.

Esche avvelenate

E’ in vigore l’ ordinanza del 13 giugno 2016  del Ministero della Salute ad oggetto: “ Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”, che impegna nel caso Comuni, ATS, Forze dell’Ordine e Procura della Repubblica.

Cani: comportamenti dei proprietari

L’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e successive modificazioni, concerne, tra l’altro,  la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

Il testo prevede il superamento del concetto di “ black  list” relativa alle razze, ma viene introdotta la responsabilità civile e penale del proprietario del cane, che è sempre responsabile del benessere dell’animale e di qualunque azione perpetrata dall’animale nei confronti di persone o cose. 
Per coloro che detengono cani, e per favorire una corretta convivenza uomo-animale, vengono predisposti percorsi formativi dei quali i medici veterinari mettono a conoscenza i proprietari (il cosiddetto “ Patentino ”). 
Viene ribadito l’obbligo di tenere al guinzaglio il cane, indicando la lunghezza massima di m. 1,50, definendo il vincolo di avere con sé la museruola da utilizzare  in caso di necessità nei luoghi pubblici (obbligatoria in locali pubblici) o su disposizione dell’autorità in determinati casi. 

Animali in condominio

La riforma delle norme che regolano il Condominio  prevede oggi che il regolamento non può vietare di possedere o detenere animali domestici .
Mentre può vietare per esempio l’uso dell’ascensore con gli animali o la circolazione degli animali negli spazi comuni.
Naturalmente il proprietario è sempre responsabile dell’animale, dei danni eventualmente arrecati alle cose altrui o alle parti comuni , mentre omessa custodia e mal governo (maltrattamento) degli animali è sempre perseguito.
Uno dei motivi più ricorrenti è l’abbaio dei cani. Premesso che esso è naturale nel cane (equivalente al nostro parlare o manifestarsi), alcune sentenze sanciscono che perché si avvii eventuale procedura deve essere non un solo vicino, ma una pluralità  a manifestare opposizione al disturbo. E’ necessario infatti che i rumori siano “ obiettivamente  idonei a incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone” (Dalla Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000).

Canili e gattili

Canile - rifugio gestito da ADICA Onlus
Associazione per la DIfesa del CAne

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 20
Tel. 0371 97035
e-mail: associazione.adica@libero.it

Apertura al pubblico
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica: 14.00 - 17.00 (da ottobre ad aprile), 14.00 - 18.00 (da maggio a settembre)
ricevimento al mattino su appuntamento
 

Gattile
Via Defendente, 70  - area ex Macello
Tel.  389 5396287 attivo dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00
e-mail: mondogattololodionlus@gmail.com
 

 

ATS Città Metropolitana di Milano Dipartimento Veterinario

DISTRETTO VETERINARIO ALTO LODIGIANO
Sede di Sant'Angelo Lodigiano
Villa Cortese - Via Largo S. Maria, 10
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00
martedì e  giovedì anche  dalle 14.00 alle 16.00 
tel. 02 8578 3480 - 3488

CANILE SANITARIO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 20 LODI
tel.0371 97035

DISTRETTO VETERINARIO BASSO LODIGIANO
Sede di Codogno
V.le Trieste 76 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
tel. 028578 3091

 

Contenimento piccioni

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento di Polizia Urbana, su tutto il territorio comunale è vietato dar da mangiare, molestare, sequestrare, uccidere colombi e piccioni