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Manifestazioni di sorte locali

I comitati ed associazioni senza finalità lucrative che intendono organizzare lotterie, tombole o pesche di beneficenza per finanziare le loro attività, devono richiederne prima l'autorizzazione.

Definizione delle tipologie di giochi a premi:

  • LOTTERIA: per lotteria s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
  • PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA: per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.
  • TOMBOLA: per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42.

Avviso

Si avvisa la spettabile utenza che anche per le manifestazioni di sorte locali (lotterie/tombole/pesche o banchi di beneficenza) la comunicazione al Prefetto e al Comune di svolgimento delle stesse dovrà avvenire esclusivamente in via telematica al SUAP del Comune di Lodi, attraverso la proceduta guidata del portale "impresainungiorno.gov.it" previa registrazione con utente e password o usando la CNS, la CRS o il dispositivo di firma digitale.

Cosa occorre fare

Lo svolgimento di lotterie, tombole, banchi o pesche di beneficenza è soggetto all'obbligo di comunicare l'effettuazione della manifestazione di sorte all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (che con il D.L. 87/2012, convertito in Legge 135/2012, ha assorbito le competenze in precedenza di AAMS. all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. La predetta comunicazione, redatta in carta libera, accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del richiedente e dagli allegati dovuti, deve essere trasmessa all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorio per il rilascio del prescritto nulla-osta.
Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'AAMS senza l'emissione di un provvedimento espresso, il nulla-osta si intende comunque rilasciato. Entro lo stesso termine l'AAMS può espressamente subordinare il rilascio del nulla-osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni, ovvero comunicarne il diniego.
Il Prefetto può vietare lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza delle condizioni previste dal regolamento o della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici.
Consolidato il predetto nulla osta, prima di dar corso alla manifestazione, occorre inviare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento, una comunicazione al SUAP ed al Prefetto utilizzando il modulo comunale accompagnato da fotocopia di documento di identità.

PER LE PESCHE E I BANCHI DI BENEFICENZA
Alla comunicazione va allegata la dichiarazione dell'ente organizzatore con l'indicazione del numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
Un responsabile dell'ente promotore deve controllare il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza del Responsabile SUAP o suo delegato, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata al Responsabile SUAP.

PER LE LOTTERIE
Alla comunicazione va allegato il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.
L'estrazione della lotteria deve essere pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita.
La serie e la numerazione progressiva dei biglietti della lotteria devono riferirsi a quella risultante nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
Un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti rimasti invenduti e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.
L'estrazione è effettuata alla presenza del Responsabile SUAP o suo delegato. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata al Responsabile SUAP.

PER LE TOMBOLE
Alla comunicazione vanno allegati:
· il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella
· la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante
fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
L'estrazione della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione delle cartelle messe in vendita. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti delle cartelle della tombola devono riferirsi a quella risultante nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
Un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. Le cartelle non riconsegnate sono dichiarate nulle agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.
L'estrazione è effettuata alla presenza del Responsabile SUAP o suo delegato. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata al Responsabile SUAP.
Entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta al Responsabile SUAP la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine dei trenta giorni.

Sanzioni

1 - Attività sanzionabili secondo l'art. 113 bis c. 1 R.D. 1933/1938, [modificato art. 19 c. 5 lett c), L. 449/1997]:
sanzione amministrativa da euro 1.033,00 a euro 10.329,00; p.m.r. euro 2.064,00, (ridotta del 50% nel caso in cui l’operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore, quindi da euro 516,00 a 5165,00)

  • effettuare sorti locali senza l’invio della comunicazione, al Sindaco e/o al Prefetto, art 14 c1-5 DPR 430/2001
  • manifestazione di sorti locali in periodo non consentito (ovvero senza far decorrere i 30 giorni dalla prescritta comunicazione) art. 14 c1-5 DPR 430/2001
  • manifestazione di sorti locali con comunicazione irregolare, (es. non allegando la prescritta documentazione) art. 14 c2-5, DPR 430/2001
  • manifestazione di sorti locali nonostante sia stata vietata, artt. 13 c1 – 14 c.5 DPR 430/2001
  • vendita biglietti a mezzo di una ruota della fortuna, artt. 13 c1 – 14 c5 DPR 430/2001
  • tombola in ambito privato (es. circolo privato) senza fini ludici, artt. 13 c1c – 14 c1-5 DPR 430/2001
  • omissione di avviso pubblico, (ovvero senza portare a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati le modalità della stessa) art. 14 c5-7 DPR 430/2001
  • operazioni irregolari di estrazione di lotteria/tombola pubblica, art 14 c5-9
  • operazioni irregolari di estrazione di pesca di beneficenza, art 14 c5-8
  • omessa presentazione della documentazione attestante la consegna dei premi ai vincitori della tombola, entro 30 giorni al Comune, art. 14 c5-14 DPR 430/2001

2 - Pubblicità di manifestazione di sorti locali vietata, artt. 13 c1 e 14 c5, (art. 113 bis c. 1 R.D. 1933/1938, [modificato art. 19 c. 5 lett c), l. 449/1997]):sanzione amministrativa da euro 309,00 a euro 3.098,00; p.m.r. euro 618,00

3. pubblicità tramite mezzi d’informazione di manifestazione di sorti locali vietata, artt. 13 c1 e 14 c5, (art. 113 bis c. 1 R.D. 1933/1938, [modificato art. 19 c. 5 lett c), l. 449/1997]):
sanzione amministrativa da euro 618,00 a euro 6.196,00; p.m.r. euro 1.236,00

4. art. 39 c. 13 quinquies D.L. 269/2003:
ferma l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al R.D. 1933/1938, e salvo che il fatto costituisca reato più grave, lo svolgimento delle attività di sorti locali in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l’arresto fino ad 1 anno

N.B. se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica la sanzione è ridotta ad un sesto del massimo(art. 124 c. 4 l.449/97)

Riferimenti normativi

  • Regio Decreto Legge 19-10-1938, n. 1933 - Riforma delle leggi sul lotto pubblico
  • Risoluzione ministeriale (Ministero delle finanze) 21-11-2000, n. 171/E - Manifestazioni a premio con raccolta di sconti
  • Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 26-10-2001, n. 430 - Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  • Circolare ministeriale (Amministrazione autonoma dei monopoli di stato) 14-4-2004, n. 2004/4632/COALTT - Art. 39 comma 13 quinques decreto-legge 30 settembre 2003, n.269. Nulla osta all’effettuazione di manifestazioni di sorte locali
  • Legge 27-12-1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Referente amministrativo:
Francesca Tarenzi
Tel. 0371 409.734
e-mail: francesca.tarenzi@comune.lodi.it