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Accensione degli impianti di riscaldamento

In caso di freddo, 7 ore al giorno di accensione anche dopo il 15 aprile

Al termine della stagione invernale si pone spesso al Comune la richiesta di consentire l'accensione degli impianti di riscaldamento anche oltre il termine del 15 aprile, data oltre la quale la normativa impone lo spegnimento di caldaie e termosifoni.
In realtà tale proroga è già prevista.
Il riscaldamento può essere acceso in inverno solo per un numero precisato di ore: quella che segue è la tabella che suddivide i capoluoghi italiani in 6 Zone Climatiche, in base alla Legge del 9/1/91 n.10 (G.U. n.13, del 16/01/91), al D.P.R. del 26/8/93, n.412 (G.U. n.242, del 14/10/93) e alle successive modifiche.
 

Zona
A
B
C
D
E
F (montagna)
Ore giornaliere permesse
6
8
10
12
14
nessuna
limitazione
Periodo di permesso
1/12 - 15/3
1/12 - 31/3
15/11 - 31/3
1/11 - 15/4
15/10 - 15/4
nessuna
limitazione

 
Lodi fa parte della Zona Climatica E, per cui nella stagione invernale gli impianti possono essere accesi per un massimo di 14 ore al giorno, dal 15 ottobre al 15 aprile, tutta la giornata ad esclusione della fascia oraria notturna compresa tra le 23.00 e le 05.00.
La legge stessa prevede però che, in caso di freddo e maltempo, gli impianti possano essere tenuti accesi oltre il 15 aprile, per un massimo di 7 ore nella zona E, sempre esclusa la fascia oraria notturna sopra citata.


Ultima Modifica: 25/05/2022