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Somministrazione di alimenti bevande in circolo privato

I circoli privati sono luoghi di ritrovo in cui vengono ammesse persone ben individuabili: i soci.
I circoli possono o meno aderire ad organismi od enti aventi finalità assistenziali o ricreative riconosciute dal Ministero dell'interno. In entrambe le casistiche è possibile, nel loro interno, effettuare la somministrazione di alimenti e bevande rivolta ai soci.

Normativa

  • D.P.R. n. 235 del 04/04/2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e   bevande da parte di circoli privati"
  • L.241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
  • D.M. 564 del 17/12/1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";
  • L.R. n. 6 del 2/02/2010 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
  • D.Lgs. n. 59 del 2/03/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (art.71).
 

Per poter somministrare alimenti e bevande ai soci, il circolo o l'associazione deve:

  • essere regolarmente costituita
  • trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 111, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche
  • accertarsi che i locali ove di intende svolgere l'attività, abbiano le caratteristiche conformi al D.M. 17/12/1992 n. 564: "i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno" (art.4)
  • possedere (in capo al soggetto titolare dell'attività) uno dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.Lgs 59/2010 nel caso in cui l'attività di somministrazione sia esercitata in forma di impresa.
 

Il Presidente del circolo, il titolare della ditta individuale, il Legale rappresentante della società deve possedere i requisiti morali di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia). In caso di società tale requisito deve essere posseduto da tutti i soci per le SNC, dai soci accomandatari per le SAS e SAPA, dall'amm.re unico o dal Presidente e dai consiglieri per le SPA e SRL. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 04/04/2001, n. 235 (avvenuta il 05/07/2001 G.U. n. 141 del 20/06/2001) è stato introdotto il "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati", distinguendo due diverse tipologie di circoli individuate in base alla loro adesione o meno ad una ASSOCIAZIONE A LIVELLO NAZIONALE.

I TIPOLOGIA: circolo aderente a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali; II TIPOLOGIA: circolo NON aderente a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali. Nel I caso, per somministrare a favore dei propri associati nella sede del circolo, si dovrà presentare S.C.I.A. con il modello predisposto (MOD.CIRC.I). Nel II caso, si dovrà presentare la domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande indicando se l'attività viene esercitata direttamente o in forma di impresa, ovvero affidata a terzi. (MOD.CIRC.II)
La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro 45 giorni dalla presentazione.