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Elezioni politiche 2022

Domenica 25 settembre dalle 7 alle 23 si vota per l’elezione della camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento d'identitĂ  valido e la tessera elettorale che abbia almeno uno spazio libero. 

L'uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato.

Chi non ha la tessera o l'ha smarrita o si accorga di averla completata, può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di Lodi che sarĂ  aperto: 
- venerdĂŹ 23 settembre, dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 18.00;
- sabato 24 settembre dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 18.00; 
- domenica 25 settembre, dalle 7.00 alle 23.00.

Entrambe le schede elettorali (di colore rosa per la Camera e di colore giallo per il Senato) sono divise in colonne che riportano i nomi dei candidati per il collegio uninominale.

In ciascuna colonna si trovano i simboli della o delle liste che sostengono quel candidato. Accanto al simbolo di ogni lista sono riportati i nomi dei candidati nel collegio proporzionale.

Le modalitĂ  di voto sono riportate sul frontespizio di entrambe le schede:
“IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED E’ ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSO COLLEGATO.

SE E’ TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO E’ ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIU’ LISTE COLLEGATE, IL VOTO E’ RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COLAIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO.”


COMUNICAZIONE ELETTORALE

Il 21 luglio 2022 il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (n. 96) e nella stessa data ha firmato il decreto di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (n.97).
Entrambi i D.P.R. sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -  n. 169 del 21 luglio 2022.

 
 


Anche i minori di 25 anni possono votare per il Senato

La legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 del 20 ottobre 2021) ha modificato l’art. 58, primo comma, della Costituzione.
Tale modifica ha soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età per l’esercizio dell’elettorato attivo per il Senato della Repubblica estendendolo a tutti i cittadini che, alla data del 25 settembre, avranno compiuto i diciotto anni.