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Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 39 del 19/06/2012, ha istituito, a decorrere dal 1 settembre 2012, l'imposta di soggiorno a carico di chi pernotta nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Lodi, esclusi i residenti.
L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento, fini ad un massimo di 10 consecutivi, nelle misure di seguito elencate, determinate con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 25/06/2012:
Sono inoltre state previste le seguenti ipotesi/tipologie di esenzione dal pagamento dell'imposta:
Al gestore della struttura ricettiva presso cui è avvenuto il soggiorno spetta l'onere di provvedere alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e il successivo versamento al Comune di Lodi.
Tale versamento dovrà essere eseguito entro 10 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con bonifico bancario o tramite tesoreria comunale.
Si ricorda che, in base all'art.6 del regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, approvato con la citata delibera di Consiglio Comunale n.39 del 19/06/2012, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
Al fine di agevolare i gestori delle strutture nello svolgimento della riscossione della tassa, il Comune di Lodi ha predisposto un'apposita modulistica, qui consultabile e scaricabile.
Per ulteriori chiarimenti:
Servizio Tributi
Tel. 0371/409.268
Servizio Turismo
Tel. 0371/409.442