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Redditi e patrimonio di aministratori e dirigenti del Comune

 
REDDITI E PATRIMONIO DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL COMUNE, APPROVATO IL REGOLAMENTO PER IL DEPOSITO DELLE DICHIARAZIONI E L'ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI

Tutti i cittadini avranno diritto a conoscere il reddito e la situazione patrimoniale di sindaco, assessori, consiglieri comunali, direttore generale, segretario generale e dirigenti del Comune di Lodi. Lo stabilisce l'articolo 7 del "Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale di amministratori e dirigenza", approvato dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì 30 novembre. Il documento (messo a punto dalla Commissione Affari Generali e istituzionali), si compone di 9 articoli e 2 allegati (relativi ai moduli di dichiarazione da sottoscrivere al momento dell'assunzione della carica ed in sede di attestazione annuale) e dà attuazione alle previsioni della legge 441 del 1982 ("Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti"), a cui il Comune di Lodi, in qualità di ente capoluogo, è assoggettato dal 1992, anno in cui venne istituita la Provincia di Lodi. Il primo obbligo che sindaco e consiglieri sono tenuti a rispettare è quello del deposito di una tripla dichiarazione (situazione patrimoniale, redditi, spese elettorali sostenute), che decorre entro tre mesi dalla convalida dell'elezione (o dalla surroga, nel caso di subentri a mandato in corso), termine che nel caso di assessori, direttore generale, segretario generale e dirigenti si intende riferito alla nomina (non trattandosi di ruoli elettivi). Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, la dichiarazione deve riportare tutte le informazioni relative ai diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società. Quanto ai redditi, si richiede una copia del quadro riassuntivo come risultante dall'ultima dichiarazione ai fini Irpef. Per i neo eletti è quindi richiesta anche una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula <>. Previo consenso degli interessati, sindaco, assessori, consiglieri, direttore generale, segretario generale e dirigenti sono tenuti anche a rilasciare una ulteriore dichiarazione, concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi; il mancato consenso dovrà essere espressamente attestato dal consigliere (o sindaco, assessore etc.).
Copia del quadro riassuntivo dei redditi ed eventuali variazioni della situazione patrimoniale dovranno poi essere presentate ogni anno entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione Irpef. Il diritto di accesso degli elettori alle informazioni relative a reddito e patrimonio di amministratori e dirigenti comunali è infine disciplinato dall'articolo 7, che così recita:
"Tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste dal presente regolamento (con esclusione di quelle relative a coniugi e figli). Il diritto è esercitato mediante richiesta di copia, scritta e depositata al Protocollo, al funzionario responsabile del procedimento (responsabile dell'Ufficio di presidenza del Consiglio comunale), da rilasciare senza il pagamento alcun onere".
(02-12-2009)