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Agriturismo

AUTORIZZAZIONE  PER AGRITURISMO

Attenzione
Con l'entrata in vigore della Legge regionale 02/04/2007 n.8 sono cambiate le modalità in materia di igiene dei prodotti alimentari e sanità pubblica veterinaria.
Provvederemo al più presto alla revisione delle schede informative; nel frattempo per qualsiasi informazione vi consigliamo di rivolgervi all'ufficio commercio.

A) INFORMAZIONI
a) Notizie generali
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari inseriti nella loro impresa, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e di complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Rientrano nell'attività agrituristica:
1) dare ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati al campeggio;
2) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente dai propri prodotti, compresi quelli alcolici e superalcolici. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne;
3) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.
Ai sensi della Legge Regionale 3/92, l'attività agrituristica è esercitata da imprenditori agricoli con un numero massimo di 15 camere e/o per un numero massimo di 30 ospiti al giorno. 
b) Requisiti:
· Requisiti personali per l'esercizio attività
Requisiti morali ex artt. 11 e 92 TULPS, ossia:
- non essere incorso in condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo, salvo l'avvenuta riabilitazione;
- non essere incorso in condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica, per giochi d'azzardo, per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, per infrazioni sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti. 
- non essere incorso in condanna per delitti contro la personalità dello Stato, contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina ed estorsione o per violenza o resistenza all'Autorità (in tali ipotesi le autorizzazioni possono essere negate)
- non essere incorso in alcuna delle misure di sicurezza personale
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
·  Requisiti professionali
Gli imprenditori agricoli che intendono intraprendere l'attività agrituristica devono essere iscritti nell'elenco regionale istituito presso la Camera di Commercio, dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche e, conseguentemente, ottenere dal Comune l'autorizzazione per l'esercizio della specifica attività.
· Requisiti oggettivi
 Possono essere utilizzati immobili ubicati in aggregati rurali abitativi nonché quelli esistenti sul fondo.

B) IL PROCEDIMENTO
a) Istanza
Domanda in bollo indirizzata all'Ufficio Commercio del Comune di Lodi da parte dell'interessato, titolare o legale rappresentante della ditta/società esercente l'attività.
Modulistica:
Istanza  per rilascio, subingresso, variazione autorizzazione all'esercizio di agriturismo

b) Rilascio dell'autorizzazione
Il Dirigente dell'Ufficio Commercio rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine senza pronuncia la domanda si intende accolta (silenzio-assenso).
Il Dirigente, entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza del termine suddetto senza pronuncia, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività agrituristiche.
Quindi, il procedimento può durare al massimo 120 giorni. 
c) Costo del procedimento
 n. 2 marche da bollo da € 14,62: una per la domanda e una per l'autorizzazione.

C) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 730 del 5/12/1985
- Legge Regionale n. 3 del 31/01/1992
- Legge Regionale n. 7/2000 allegato A
- D. Lgs. 228/2001 art. 3
Referente: Francesca Tarenzi
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,15.
Mercoledì dalle ore 13,30-17,30
Telefono: 0371/409-414