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Vendita di cose antiche o usate

COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE SU AREA PRIVATA
(ART. 126 DEL R.D. 18.06.1931 N. 773)


A) INFORMAZIONI
a) Notizie generali 
 Per esercitare il commercio di cose antiche o usate si deve presentare preventiva dichiarazione al Comune in cui si intende svolgere l'attività. Tale dichiarazione ha funzione di denuncia in luogo di autorizzazione ex art. 19 L. 241/90.
 Si ricorda che per la vendita degli oggetti preziosi la competenza è dello Stato (Questura).
b) Requisiti per l'attività
· Titolarità di esercizio commerciale regolarmente denunciato (COM1)
· Possesso dei requisiti previsti dalle normative in vigore  (D.P.R. 300/92, T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione)
· Tenuta del registro di carico e scarico merci previsto dall'art. 247 del R.D. 635/40 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. )

                                                           B) IL PROCEDIMENTO
a) Dichiarazione
 Dichiarazione in carta semplice indirizzata all'Ufficio Commercio del Comune in cui si intende svolgere l'attività commerciale contenente le seguenti indicazioni:
· Generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale o, in caso di persona giuridica, ragione sociale o denominazione, sede legale dell'impresa, Codice Fiscale o P. IVA)
· Recapito telefonico
· Estremi del comunicazione (COM1) l'esercizio commerciale
· Articoli oggetto della  vendita (antichi o usati)  
 
Modulistica:
Dichiarazione di vendita di cose antiche o usate

Allegati:
● Fotocopia documento di riconoscimento (ove il modulo non venga firmato davanti all'Ufficio ricevente)
b) Inizio dell'attività
 Ove la dichiarazione sia abbinata ad una comunicazione di apertura di esercizio di vicinato, la vendita può avvenire in coincidenza con l'inizio dell'attività dell'esercizio di vicinato (Vedi: Esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 250 mq - Negozi di vicinato).
 Ove la dichiarazione faccia riferimento ad un negozio già attivo, ai sensi dell'art. 19 L. 241/90, come mod., la vendita può avvenire decorsi 30 giorni dal giorno della presentazione della dichiarazione stessa (a tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio Protocollo).
 
c) Costo del procedimento
Nessuno
                                                    C) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 241/1990
- TULPS - RD 18 giugno 1931, n.773
- Regolamento per l'esecuzione del TULPS -  RD 6 maggio 1940, n. 635
- D.P.R. n. 311/01
- D.P.R. n. 300/92

Referente amministrativo:
Francesca Tarenzi
Tel. 0371 4687.234
e-mail: commercio@comune.lodi.it