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MobilitàEntro il giorno 20 gennaio 2011, coloro che occupano o detengono locali e/o aree tassabili agli effetti dell'applicazione della "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" sono tenuti a presentare apposita denuncia originaria (nel caso di nuove occupazioni) o di variazione (nel caso di intervenute modifiche alla situazione vigente nell'anno 2010, esempio trasferimento in altra abitazione e/o sede operativa, riduzioni e/o ampliamento superficie occupata, mancanza delle condizioni per la fruizione di agevolazioni,ecc...). Nella suddetta denuncia non dovranno essere indicate le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla Tassa, nonché le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Ai sensi e per effetti dell'art. 6 del D. Lgs. 328/97, convertito in Legge 29/11/97 n. 410 sono invece assoggettabili alla Tassa, per l'intera superficie, le aree scoperte operative, intese come aree adibite ad attività economica.