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Elezioni a Lodi, tutte le informazioni utili

Il Comune di Lodi ha predisposto il seguente "vademecum" come supporto agli interessati a partecipare alle prossime elezioni comunali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Lodi.
 

  1. Programmi dei candidati e liste collegate
  2. Candidati alla carica di consigliere comunale
  3. Candidati e presentatori
  4. Le tappe verso le elezioni
  5. Presentazione delle candidature
  6. Candidatura alla carica di sindaco
  7. Lista di candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista
  8. Candidatura dei cittadini dell'Unione Europea
  9. Contrassegno
  10. Delegati di lista
  11. Rappresentanti di lista
  12. Autentica delle sottoscrizioni
  13. Mandatario elettorale
  14. Dichiarazione e rendiconto delle spese sostenute
  15. Limiti di spesa
  16. Modulistica
  17. Chiusura straordinaria degli uffici Anagrafe, Stato Civile e Cimiteriale
 
 

Programmi dei candidati e liste collegate

Di seguito si riportano i programmi dei candidati alla carica di Sindaco, ordinati secondo i risultati del sorteggio delle posizioni sulla scheda elettorale, con le relative liste collegate.

Massimo Casiraghi (Movimento 5 Stelle)


Giuliana Cominetti (Lista Civica Giuliana Cominetti; Lodi è Futuro - Giuliana Cominetti Progetto Civico)


Sara Casanova (Lega Nord Salvini; Sarà il futuro di Lodi - Casanova Sindaco; Pensionati; Meloni Fratelli d’Italia - Alleanza Lodigiana - Destra Laudense; Forza Italia Berlusconi)


Luca Scotti (Luca Scotti Sindaco - Lodi al Centro cittadini per i cittadini)


Stefano Caserini (110&Lodi)


Lorenzo Maggi (Passione per Lodi - Maggi Sindaco; Giovani per Lodi - Maggi Sindaco; La svolta per Lodi - Maggi Sindaco; Uniti per Lodi - Maggi Sindaco)


Carlo Gendarini (Gendarini Sindaco Lodi Civica; Lista Civica Carlo Gendarini Sindaco; Partito Democratico Gendarini Sindaco; Lodi in prima persona #carlosindaco; Lodi Comune Solidale con Silvana Cesani)

 
 
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Candidati alla carica di consigliere comunale

 
 
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Candidati e presentatori

L'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si svolge secondo la disciplina introdotta con legge 25/03/1993, n. 81, inclusa ora nel nuovo T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali “Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 Capo I – Capo II – Capo III” e successive modificazioni.
 

Comune
Popolazione legale al censimento 2011
Composizione del Consiglio Comunale
Numero presentatori*
Numero candidati per ciascuna lista**
Lodi
43.332
32
minimo: 200
massimo: 400
minimo: 21
massimo: 32


* La lista viene ricusata sia se il numero dei presentatori è superiore al massimo previsto, che inferiore al minimo.
** La lista viene ricusata se il numero di candidati è inferiore a 21 (anche se scende per effetto delle ricusazioni eventualmente applicate dalla Commissione Elettorale Circondariale).
 

PROSPETTO MINISTERIALE (PUBBLICAZIONE 5 Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature)
Popolazione del Comune
Numero dei consiglieri
da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato 
Numero minimo dei
candidati della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4
Determinazione
del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento
(1)
Quote di genere
determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile
presentare
(2)
Quote di genere
determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile
presentare
(2)
Comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia
32
2/3
21,33
= 21
2/3: 21,33
= 21

1/3: 10,66
= 11
2/3: 14

1/3: 7


(1) Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l’arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi  (articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato  (1/3),  l’arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

Quote di genere: nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.
Pertanto le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.

  • Lista con 32 consiglieri: max 21 min 11
  • Lista con 21 consiglieri: max 14 min 7
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Le tappe verso le elezioni

I comizi elettorali sono indetti con Decreto del Prefetto della Provincia di Lodi che ha fissato la data delle elezioni per domenica 11 giugno 2017, con eventuale ballottaggio domenica 25 giugno 2017.

45° giorno antecedente la data delle elezioni (27 aprile 2017):

  • Pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali da parte del sindaco.
  • Inizio del divieto di propaganda istituzionale.
  • La comunicazione politica resa tramite i mezzi di informazione è disciplinata dalla Legge 22/02/2000, n. 28 al fine di garantire la parità di trattamento rispetto a tutti i soggetti politici.

40° giorno antecedente la data delle elezioni (2 maggio 2017):

  • Termine per presentare la domanda di iscrizione nelle apposite liste aggiunte da parte degli elettori di un altro Paese dell'Unione Europea.

30° giorno antecedente la data delle elezioni (12 maggio 2017)

  • Ore 08:00 inizio della presentazione delle liste al segretario comunale presso la sede della casa comunale in piazza Broletto.
  • Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso - ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi - di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o getto di volantini, nonché dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi disciplinati dall'art. 7, 2°comma, della Legge 24/04/1975 n. 130.

29° giorno antecedente la data delle elezioni (13 maggio 2017)

  • Ore 12:00 termine finale per la presentazione delle liste al segretario comunale presso la sede della casa comunale in piazza Broletto.

Tra il 25° (17 maggio 2017) ed il 20° giorno antecedente la data delle elezioni (22 maggio 2017)

  • Nomina degli scrutatori di seggio elettorale da parte della Commissione Elettorale Comunale

Tra il 40° (2 maggio 2017) e il 20° giorno antecedente la data delle elezioni (22 maggio 2017)

  • Presentazione della richiesta per il voto domiciliare.

15° giorno antecedente la data delle elezioni (27 maggio 2017)

  • Inizio del divieto di rendere pubblico o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici.

Entro e non oltre l'8° giorno antecedente la data delle elezioni (3 giugno 2017)

  • Affissione dei manifesti recanti le liste e i candidati per le elezioni

2° giorno antecedente la data delle elezioni (9 giugno 2017)

  • Termine per la presentazione al segretario comunale della designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

Il giorno antecedente la data delle elezioni (10 giugno 2017)

  • Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.
  • Ore 16:00 - Insediamento dei seggi

Giorno della votazione (11 giugno 2017)

  • Divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali
  • PRIMA DELL'INIZIO DELLA VOTAZIONE: presentazione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione della designazione dei rappresentanti di lista (se non già presentate in precedenza al segretario comunale)
  • OPERAZIONI DI VOTAZIONE: dalle ore 07:00 alle ore 23:00
  • Concluse le operazioni di votazione: scrutinio delle schede votate
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Presentazione delle candidature

Le liste che intendono candidarsi alla competizione elettorale devono essere presentate al Segretario Comunale, presso la casa comunale sita in Piazza Broletto, dalle ore 8.00 del 30°giorno (12 maggio 2017) alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data delle votazioni (13 maggio 2017).
La presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o gruppi politici, da uno o più candidati della lista, da uno o più sottoscrittori della lista o dai delegati di lista (è bene allegare un certificato di godimento dei diritti politici dei presentatori).

Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature:

  • Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di sindaco e dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale (la lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta). I candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo. Sia per il candidato alla carica di sindaco, che per i candidati alla carica di consiglieri comunali compresi nella lista dovrà essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Dovranno altresì essere inseriti nella dichiarazione i nominativi dei presentatori della lista, che devono essere elettori del Comune di Lodi e in numero non inferiore a 200 e non superiore a 400. Le firme dei presentatori devono essere autenticate.
  • Certificati attestanti che i presentatori della lista (non meno di 200 e non più di 400) sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lodi.
  • Dichiarazione autenticata del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la lista o con le liste collegate.
  • Dichiarazione autenticata dei delegati della lista di collegamento al candidato alla carica di sindaco.
  • Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale.
  • Certificati attestanti che i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali in un Comune della Repubblica.
  • Modelli di contrassegno di lista: n. 3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di cm.3 e n.3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di cm. 10 (si suggerisce di fornire il modello anche su supporto informatico).
  • Programma amministrativo per l’affissione all’Albo Pretorio del Comune (possibilmente anche in formato digitale).


Le liste, che sono contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto nell'ultima consultazione elettorale, un proprio rappresentante in una delle due Camere del Parlamento Italiano o Europeo, o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali devono essere corredate dalla dichiarazione sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dai Presidenti o Segretari regionali o provinciali di essi (che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con un mandato autenticato da notaio), attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del gruppo politico stesso.
 

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Candidatura alla carica di sindaco

Nell'atto di candidatura alla carica di sindaco dovrà essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

La dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di sindaco deve altresì contenere:

  • dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  e successive modificazioni, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 235  del 2012
  • esplicita attestazione di non avere accettato la candidatura a sindaco in altro Comune e di non essere sindaco o consigliere comunale in altro comune, salvo il caso di elezioni contestuali.

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del Consiglio Comunale convergente da analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
 

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Lista di candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista

La dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di consigliere comunale deve contenere dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012.
Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, in più di 2  Comuni (se l'elezione avviene nello stesso giorno) e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.
Le liste del Consiglio Comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3, quindi IL NUMERO DEI CANDIDATI DA COMPRENDERE IN CIASCUNA LISTA SARÀ DA 21 A 32.
Nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.
Pertanto le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte DA NON MENO DI 200 E NON PIÙ DI N.400 ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI LODI (presentatori della lista).

Le sottoscrizioni, debitamente autenticate, degli elettori presentatori della lista devono essere apposte su appositi moduli recanti:

  • cognome, nome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste il sottoscrittore dichiara di essere iscritto
  • il contrassegno di lista (simbolo grafico e descrizione scritta del simbolo)
  • il nominativo del candidato alla carica di sindaco (cognome, nome, luogo e data di nascita)
  • i nominativi di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale (cognome, nome, luogo e data di nascita)

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (pena di un'ammenda da 200 a 1.000 euro art. 93 T.U. 570/1960 e successive modifiche). Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione della candidatura.
I CANDIDATI NON POSSONO FIGURARE TRA I PRESENTATORI DELLA LISTA, pertanto le loro sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
 

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Candidatura dei cittadini dell'Unione Europea

I cittadini dell'Unione Europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti documenti:

  • Una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine.
  • Un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che non si è decaduti dal diritto di eleggibilità.
  • I cittadini dell'Unione europea devono inoltre essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte (di cui al d.lgs 12/04/96, n. 197), ovvero devono presentare ricevuta attestante che la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata effettuata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi (corrispondente al 40° giorno antecedente la data della votazione – termine tassativo).

I cittadini dell'Unione Europea non possono ricoprire le cariche di sindaco e di vicesindaco.
 

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Contrassegno

Il nome del candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.
Affinché il contrassegno non sia ricusato, è da evitare che esso sia identico o possa confondersi con quello di altra lista già presentata, con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici e non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento (se presentati da persone non autorizzate).
E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del Comune.

Si ritiene opportuno suggerire che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto della lista dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione), in tal modo gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere esatta cognizione di come risulterà sulle schede di votazione il contrassegno da loro prescelto. Per evitare ogni dubbio è necessario che i disegni nei modelli siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicato qual è la parte superiore e quella inferiore.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla Legge a corredo della dichiarazione dei presentazione delle candidature sono esenti da bollo.
 

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Delegati di lista

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di 2 delegati i quali sono incaricati:

  • a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco
  • ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste (da parte della Commissione Elettorale Circondariale)
  • a designare i rappresentanti di lista presso i seggi e presso l'ufficio centrale

Nulla vieta che i delegati siano scelti tra persone che non risultano tra i presentatori.
 

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Rappresentanti di lista

Compito dei rappresentanti è di vigilare, per la tutela degli interessi delle rispettive liste, che le operazioni nelle sezioni elettorali avvengano regolarmente. La loro designazione non è obbligatoria.
I rappresentanti di lista presso i seggi elettorali sono designati dai delegati di lista con dichiarazione scritta e autenticata.
I rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune di Lodi.
Un delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista.
Per garantire la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata la designazione deve essere fatta per 2 rappresentanti, 1 effettivo e l'altro supplente (logicamente non potranno essere presenti contemporaneamente nello stesso seggio).
Una persona può essere designata rappresentante di lista per più seggi elettorali.
Le designazioni dei rappresentanti effettuate dai delegati di lista per il primo turno di votazione si intendono confermate anche per l'eventuale turno di ballottaggio.
Resta tuttavia la facoltà per i delegati di designare nuovi rappresentanti per il turno di ballottaggio, in sostituzione di quelli già nominati o perché non nominati in occasione del primo turno di voto.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere consegnata presso l'ufficio di segreteria del Comune (piazza Broletto) entro il venerdì precedente l’elezione.
In alternativa il rappresentante può presentare la designazione direttamente al presidente del seggio:

  • il sabato pomeriggio, alle ore 16:00 alla costituzione dell'ufficio elettorale di sezione
  • la mattina della domenica purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio Centrale per la proclamazione degli eletti va presentata presso l'ufficio di segreteria del Comune (piazza Broletto). I delegati possono provvedervi sino all'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio Centrale.
 

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Autentica delle sottoscrizioni

(art. 14 della Legge 21/03/1990, n. 53, modificato dalla Legge 28/04/1998, n. 130 e dalla Legge n, 120 del 30/04/1999)

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni:

  • i notai
  • i giudici di pace
  • i cancellieri e i collaboratori delle Cancellerie dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali delle Corti d’Appello
  • i segretari della Procura della Repubblica
  • i presidenti delle Province e i Sindaci
  • gli assessori comunali e provinciali
  • i presidenti dei consigli comunali e dei consigli provinciali
  • i presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali
  • i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della Provincia e al sindaco
  • i segretari comunali e provinciali, i funzionari appositamente incaricati dal sindaco

Le autenticazioni devono essere redatte con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del DPR 25/12/2000. N. 445 – (…il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.)

I pubblici ufficiali previsti dal citato art.14 dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.

Le ultime sentenze del Consiglio di Stato si sono così espresse riguardo le autenticazioni effettuate da “organi politici”: Per la validità dell’autenticazione delle sottoscrizioni eseguita dal consigliere comunale e provinciale e, in generale, da un organo “politico” nelle cui attribuzioni ordinarie la Legge non fa rientrare l’esercizio del potere certificativo, devono concorrere:

  • il requisito della territorialità, in base al quale l’autenticazione è valida solo se effettuata all'interno del territorio di riferimento della carica elettiva
  • il requisito della pertinenza, o causa di legittimazione, rappresentata dal coinvolgimento del corpo elettorale dell’ente nella competizione elettorale per la quale viene eseguita l’autenticazione.

Pertanto i soggetti appartenenti ad organi politici competenti ad eseguire le autenticazioni per la presentazione delle candidature nel Comune di Lodi sono:

  • il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio Provinciale, i consiglieri provinciali in carica della Provincia di Lodi
  • i funzionari del Comune di Lodi appositamente incaricati dal Sindaco

I soggetti di cui sopra sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se candidati alle medesime elezioni (non possono tuttavia autenticare la propria sottoscrizione).   I pubblici ufficiali di cui sopra sono competenti ad eseguire le seguenti autenticazioni:

  • dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco
  • dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale
  • dichiarazione di collegamento della lista con il candidato a sindaco
  • dichiarazione di presentazione della lista da parte dei sottoscrittori
  • designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi
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Mandatario elettorale (art. 7 legge n. 515/1993)

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, regionali ed amministrative comunali coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.
Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.
Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma.
Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.
 

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Dichiarazione e rendiconto delle spese sostenute

La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all' articolo 13 che ne cura la pubblicità.
Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute.
Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.
Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Alla trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.
 

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Limiti di spesa (art. 13 legge 96/2012)

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma di €25.000,00 e della cifra ulteriore pari al prodotto di €1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di €5.000,00 e della cifra ulteriore pari al prodotto di €0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
Le spese per la campagna di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di €1,00 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
 

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Modulistica

 
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Chiusura straordinaria degli uffici Anagrafe, Stato Civile e Cimiteriale

 
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