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Addizionale IRPEF

Esistono due addizionali all'Irpef, una regionale e una comunale: l'addizionale regionale è in vigore sin dal 1998, quella comunale decorre invece a partire dal periodo d'imposta 1999.
Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute e i crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.
I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e a quella comunale calcolano l'importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa.
L'addizionale comunale all'Irpef è  variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla con proprio provvedimento entro il 31 dicembre di ogni anno precedente alla sua applicazione.
Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi e trattenute in un numero massimo di 11 rate mensili, entro il mese di novembre, oppure alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del periodo d'imposta.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

La struttura del tributo è la seguente: la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1999.
L'aliquota è così composta: un valore uguale per tutto il territorio nazionale, fissato con decreto interministeriale (finanze, tesoro e bilancio) entro il 15 dicembre dell'anno precedente la sua applicazione; da un valore variabile che i comuni possono deliberare singolarmente.
La variazione dell'aliquota non può comunque superare complessivamente lo 0,80%.
Il comune può fissare soglie di esenzione. L'aliquota deve essere deliberata entro il temine dell'approvazione del bilancio di previsione.
Le deliberazioni comunali sono pubblicate nel sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
La base di calcolo del tributo è pari al reddito complessivo determinato per l'applicazione dell'IRPEF al netto degli oneri deducibili. L'addizionale è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta anche l'IRPEF. 
 
A decorrere dal 2007, l'addizionale comunale è dovuta in due momenti: un acconto nell'anno di riferimento, il saldo nell'anno successivo.
Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in casso di pubblicazione successiva al predetto termine.
 
L'acconto è determinato dai sostituti di imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo ( marzo - novembre ).
Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate ( da gennaio a novembre ). Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua è prelevata in una unica soluzione.
L'importo da trattenere e quello trattenuto sono da indicare nella certificazione CUD.
Il versamento dell'addizionale deve essre eseguito con il mod. F24, compilando la sezione "ICI", cumulativamente anche se l'addizionale è riferita a più comuni.