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TASI 2019

 
 

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) è stata approvata l’eliminazione della TASI sull'abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria catastale A/1, A/8 e A/9).

Chi deve pagare la TASI?

Presupposto della TASI è il possesso a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,A/9.

Con deliberazione C.C. n. 15 del 22/03/2019 l’Amministrazione Comunale ha confermato le aliquote TASI per le fattispecie imponibili di seguito specificate.

Aliquote

Aliquota
Descrizione
0,3 per mille
Aliquota per abitazione principale di categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze.
1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura.
2,5 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati.
0,3 per mille
Le unità immobiliari appartenenti alla categoria D/5.
0 per mille
Tutte le altre tipologie non rientranti nella presente tabella.
IL TRIBUTO, PERTANTO, NON SARA’ DOVUTO.

Come si calcola l'imposta

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU quindi per i FABBRICATI, iscritti in catasto, viene determinata utilizzando la rendita catastale vigente al 1° gennaio rivalutata al 5% e moltiplicata per i coefficienti di seguito indicati:

  • 160 per tutti i fabbricati di categoria A e nelle categorie C/2, C/6, e C/7 con l’esclusione della categoria catastale A/10
  • 140 per i fabbricati classificati nella categoria catastale B, C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10
  • 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1


Per i fabbricati del gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Come pagare e quando pagare

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo F24 presso qualsiasi sportello bancario e postale utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3958 - per abitazione principale e pertinenze
  • 3959 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3960 - per le aree fabbricabili
  • 3961 - per gli altri fabbricati.


La quota di acconto pari al 50% dell’imposta dovuta deve essere versata entro il 17 giugno 2019;
la restante quota del 50% deve essere versata entro il 16 dicembre 2019.
E’ facoltà del contribuente pagare in un’unica soluzione entro il 17 giugno 2019.

Dichiarazione TASI: quando va presentata

Si informa che il vigente regolamento TASI prevede l’obbligo di presentazione della dichiarazione TASI entro il 30/6/2019 per le variazioni intervenute nell’anno 2018.


Tali variazioni possono riguardare i seguenti casi:

  • variazioni delle condizioni dell’unità adibita ad abitazione principale e/o pertinenza (esempio trasferimento di residenza in altra unità immobiliare di proprietà, immobile dichiarato d’interesse storico ecc)
  • i coniugi separati (da parte di entrambi per segnalare la propria condizione: coniuge assegnatario ovvero coniuge non assegnatario)


Nessuna dichiarazione dovrà essere presentata nel caso in cui la posizione tributaria dichiarata, a suo tempo agli effetti IMU, non abbia subito modifiche (nel senso che gli elementi dichiarati come ubicazione, rendita catastale, quote e mesi di possesso e ogni altro elemento che incida sul calcolo del tributo dovuto non siano variati).