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Imposta di soggiorno, il Tar respinge il ricorso contro il regolamento comunale

Il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno ed il relativo tariffario sono pienamente conformi a quanto previsto dalla legge. A stabilirlo è la sentenza (emessa il 9 aprile e depositata il 12 luglio) con cui la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso e la richiesta di risarcimento presentati da un esercizio alberghiero di Lodi contro le delibere di consiglio comunale e di giunta municipale che nel giugno 2012 avevano definito modalità ed entità dell'imposta a carico di chi soggiorna nelle strutture ricettive della città.
Tutti i 5 profili di presunta irregolarità degli atti a tale proposito assunti dall'amministrazione comunale sono stati ritenuti infondati dal Tar.
Per quanto riguarda l'ipotesi di attribuzione agli albergatori del ruolo di soggetto passivo o di sostituto dell'imposta, la sentenza sottolinea come il regolamento chiarisca bene che il soggetto passivo è "chi pernotta in una delle strutture ricettive" e che solo questi sia tenuto al pagamento, senza che venga fatto carico ai titolari delle attività di nessuna responsabilità aggiuntiva o solidale, tanto più che in caso di mancato pagamento il regolamento sancisce inequivocabilmente che spetta al Comune procedere alla riscossione coattiva nei confronti non degli albergatori ma dei soggiornanti. Ai gestori sono invece affidati adempimenti strumentali all'esazione, "privi di connotati eccessivamente complessi, alla luce delle semplici modalità di calcolo dell'imposta e della facile ed immediata identificabilità delle esenzioni e riduzioni"; tali adempimenti, quindi, "non sono esorbitanti dal complesso di attività che il gestore deve comunque compiere per alloggiare i propri clienti". In secondo luogo, il ricorrente aveva sottolineato come il Comune di Lodi non possieda qualifica di località turistica, contestando anche la mancata indicazione della destinazione del gettito dell'imposta. In realtà, il Tar ha ricordato come la legge consenta l'applicazione dell'imposta di soggiorno anche nei Comuni capoluogo di Provincia, rilevando inoltre come il regolamento comunale sull'imposta preveda espressamente di utilizzare i proventi dell'imposta stessa per interventi in materia di turismo, da decidere in concertazione tra amministrazione e operatori del settori, nell'ambito di un apposito tavoli di coordinamento. Nel ricorso si lamentava poi la violazione del principio di progressività dell'imposta, mentre il Tar ha ritenuto che il regolamento (prevedendo fasce tariffarie differenti a seconda delle varie categorie di classificazione delle strutture ricettive) soddisfi adeguatamente il criterio della proporzionalità, dato che a categorie alberghiere superiori corrispondono prezzi più elevati, verso i quali ragionevolmente si orientano clienti di maggior disponibilità economica, quindi anche di maggior capacità contributiva. A questo proposito, il Tar osserva che "il sistema prescelto risulta di particolare semplicità applicativa, in ciò favorendo anche gli operatori economici del settore, che vedrebbero aggravati gli oneri operativi sugli stessi gravanti in ipotesi di una commisurazione dell'imposta direttamente parametrata ai singoli prezzi operati ai diversi clienti". Infine, è stata respinta anche l'eccezione di incostituzionalità sollevata nel ricorso.
 
"Eravamo certi di aver predisposto uno strumento legittimo e regolare - commenta l'assessore comunale al turismo, Andrea Ferrari - e questo pronunciamento ne fornisce una ulteriore e ufficiale conferma. D'altra parte, la logica dell'imposta di soggiorno non è quella di gravare gli operatori di una tassa aggiuntiva, né di particolari oneri organizzativi e gestionali, al contrario l'intento è quello di cogliere questa opportunità per realizzare risorse da investire a favore del settore, incentivare la collaborazione tra gli esercenti e l'amministrazione e porre le basi per costruire un archivio di dati sulle presenze alberghiere su cui sviluppare considerazioni e programmare iniziative. Ottenuto questo positivo giudizio anche in sede di giustizia amministrativa, ci apprestiamo così a dare vita al tavolo di coordinamento previsto nel regolamento, che lavorerà per predisporre la proposta di utilizzo delle risorse ottenute, che verranno appostate nel bilancio di previsione 2013 che sarà approvato entro il 30 settembre".
 
A Lodi l'imposta di soggiorno è entrata in vigore l'1 settembre 2012 e nell'ultimo quadrimestre dell'anno scorso ha generato un gettito di circa 17.000 euro, che nel primo semestre del 2013 si è invece attestato a circa 26.000 euro.
 
(23-07-2013)


Ultima Modifica: 25/05/2022