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Tassa rifiuti: agevolazioni per famiglie numerose

Scadranno il 31 dicembre i termini per la presentazione della domanda di rimborso della tassa rifiuti da parte delle famiglie numerose (con 4 o più figli).

La documentazione da compilare (formale richiesta del contributo per l'onere sostenuto agli effetti Tarsu e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti le condizioni per la fruizione del beneficio nonché l'entità dell'onere sostenuto) può essere richiesta all'Ufficio Tributi del Comune (piazza Mercato 5, orari di apertura al pubblico lunedì 09.00-16.15, mercoledì 09.00-17.15, giovedì 09.00-12.00, telefono 0371/409270-272-273-269- 224, fax 0371/409455, e-mail tributi@comune.lodi.it), nonché scaricata in formato Pdf da internet.
 
"In sostanza - spiega l'assessore a bilancio e programmazione finanziaria, Giambattista Pera - il beneficio riconosciuto alle famiglie numerose equivale ad un'esenzione, ma per motivi tecnici e normativi non è possibile per l'amministrazione comunale esimersi dalla riscossione della tassa, che a seguito del regolare versamento viene quindi "rimborsata", mediante la corresponsione di un contributo economico di importo corrispondente a quello del tributo pagato, riferito all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con le relative pertinenze. Si tratta di una agevolazione che l'amministrazione comunale ha introdotto ormai da alcuni anni e che anche per il 2010 è stata confermata, coinvolgendo alcune decine di famiglie".
 
Per usufruire del contributo, l'unità immobiliare deve rientrare nelle seguenti categorie catastali: per l'abitazione A02 (abitazioni civili), A03 (abitazioni economiche), A04 (abitazioni popolari), A05 (abitazioni ultrapopolari), A06 (abitazioni rurali), A07 (villini), A11 (abitazioni tipiche dei luoghi); per le pertinenze C02 e/o C06. Non rientrano invece nel beneficio economico le abitazioni con categorie catastali A01 (abitazioni signorili), A08 (ville) e A09 (castelli e palazzi). Si precisa che agli effetti della tassa rifiuti verrà considerato l'onere sostenuto dal soggetto intestatario dell'avviso di pagamento quale componente del nucleo familiare relativo all'anno 2010, come risultante dagli atti anagrafici.
(13-12-2010)
 

 
 

Entro il giorno 20 gennaio 2011, coloro che occupano o detengono locali e/o aree tassabili agli effetti dell'applicazione della "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" sono tenuti a presentare apposita denuncia originaria (nel caso di nuove occupazioni) o di variazione (nel caso di intervenute modifiche alla situazione vigente nell'anno 2010, esempio trasferimento in altra abitazione e/o sede operativa, riduzioni e/o ampliamento superficie occupata, mancanza delle condizioni per la fruizione di agevolazioni,ecc...). Nella suddetta denuncia non dovranno essere indicate le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla Tassa, nonché le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Ai sensi e per effetti dell'art. 6 del D. Lgs. 328/97, convertito in Legge 29/11/97 n. 410 sono invece assoggettabili alla Tassa, per l'intera superficie, le aree scoperte operative, intese come aree adibite ad attività economica.