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Qualità dell’aria, anche a Lodi in vigore il Piano d'Azione antismog

Dalla Regione Lombardia le norme per la limitazione del traffico veicolare e dell'inquinamento atmosferico

Attenzione alta e controlli accurati nei confronti dello smog che assedia le città, specie in Pianura padana, una delle aree maggiormente industrializzate del Paese.
Nel semestre autunnale ed invernale di ogni anno entrano tradizionalmente in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcune categorie di veicoli, insieme ad altre disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria.

Un tema molto caro ai Lodigiani e che l’Amministrazione comunale intende curare in ogni aspetto, comunicando opportunamente ai cittadini e ai visitatori le normative emanate dalla Regione nella recente Delibera regionale n. 7095 del 18 settembre 2017, con cui il Pirellone ha dato attuazione all'Accordo di Bacino padano del 9 giugno 2017, sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e, oltre alla nostra, le Regioni Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.
La città di Lodi è inserita in tale quadro d’insieme e il territorio comunale è soggetto,al pari di quello degli otto Comuni della cinta, al rispetto delle procedure obbligatorie contenute nel dispositivo regionale in funzione del miglioramento della qualità dell'aria.

Il Piano antismog ha preso avvio quest'anno il 1 ottobre 2017 e si concluderà il 31 marzo 2018.

Due le novità della stagione 2017/2018 rispetto al passato.
La prima è che il periodo di limitazioni viene anticipato di 15 giorni rispetto al 2016 e agli anni precedenti (si iniziava il 15 ottobre), ma rimangono immodificate le giornate,le fasce orarie e le altre modalità applicative dei divieti strutturali fino ad oggi operanti in Lombardia.

La seconda novità introdotta dalla DGR 7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino padano del 9 giugno (si veda l'allegato sotto riportato), è il sistema di riferimento per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto. Le procedure si applicano al nostro capoluogo che rientra nella cosiddetta ‘fascia 1’ (che comprende 209 Comuni lombardi) dei Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei quali le misure previste hanno tutte carattere obbligatorio. Per gli otto Comuni della cinta - S. Martino in Strada, Lodivecchio, Tavazzano, Montanaso Lombardo, Corte Palasio, Cornegliano Laudense, Massalengo e Boffalora d'Adda - invece, le misure temporanee omogenee non hanno il vincolo dell'obbligatorietà, ma possono essere adottate volontariamente dalle rispettive Amministrazioni. 
In tal senso, il Comune di Lodi in ottemperanza al ruolo di stimolo che la DGR assegna ai Capoluoghi e all'ANCI Lombardia, chiede con una lettera dell'Assessore all'Ambiente Alberto Tarchini alle Amministrazioni vicine di aderirvi e consentire così una miglior applicazione del provvedimento regionale, estendendo su un’aria più ampia le limitazioni a tutela della salute e della qualità dell’aria.

Le procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre in questione e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite:

  • giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello)
  • giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 10 giorni (2° livello).
 


La verifica per stabilire l’attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

In tutti i casi le misure si attuano dopo l’emanazione dell’Ordinanza sindacale che attua il provvedimento regionale. Le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore concentrazione di PM10 di 50 μg/m3 registrato dalle stazioni di rilevamento.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.L15.regione.lombardia.it) ed ARPA Lombardia (www.arpalombardia.it).

E’ opportuno ricordare che, sebbene spesso si tenda a porre l’accento prevalentemente sul traffico dei veicoli, sono in realtà tre le tipologie di divieti strutturali introdotti dalla DGR 7095/2017:

  1. Misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare
  2. Limitazioni all'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa
  3. Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali


03.10.2017
 

 

Misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare

Dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 non possono circolare i seguenti mezzi - veicoli:

autoveicoli
Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30; in particolare non possono circolare:

  • autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”)
  • autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”)

motoveicoli e ciclomotori
Dal lunedì alla domenica, dalle 00.00 alle 24.00 non possono circolare:

  • motoveicoli e i ciclomotori a due tempi Euro 0: il fermo della circolazione per veicoli è permanente. dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 2 tempi omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 fase 1 (motoveicoli e ciclomotori detti “Euro 1 a due tempi”)

autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL)
Dal lunedì alla domenica, dalle 00.00 alle 24.00 non possono circolare:

  • veicoli di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel


Il mancato rispetto delle limitazioni al traffico veicolare e alle ulteriori disposizioni saranno soggette a sanzioni in osservanza della normativa nazionale e regionale.

A quale classe euro appartiene il veicolo?
Accedendo al portale dell'automobilista è possibile, digitando la targa, conoscere la classe euro del proprio veicolo.

 


Possono circolare i seguenti mezzi-veicoli esclusi dal fermo:

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri
  • veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione
  • veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa
  • veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  • veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale
  • veicoli di pronto soccorso sanitario
  • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con d.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con d.G.R. 29/07/2009, n. 9958
  • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC.
 

Veicoli derogati:

  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
  • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE
  • veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998
  • veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica
  • veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro
  • veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling)
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992
  • veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione

Dove si applica il fermo

Ai sensi della d.g.r. 2605 del 30 novembre 2011 il fermo si applica nella Fascia 1 (Ex Zona A1) ossia nella porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura.

Dal 2015, ai sensi della d.G.R. n. 2578/14, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all'interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A (come definita dalla d.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605).

Nella seguente Ordinanza Sindacale viene esplicitato il perimetro all'interno dal quale non possono circolare i veicoli suddetti.
 

Limitazioni all'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa

Dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 è disposto il divieto (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa appartenenti alle seguenti categorie:

  • camini aperti
  • camini chiusi e stufe con rendimento inferiore al 63%

Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale – nella quale rientra Lodi - ed ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 mt s.l.m.

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.

E’ consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti. Si richiamano inoltre le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle nuove regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

Ulteriori disposizioni:

  • divieto permanente di utilizzare olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW in tutta la Regione Lombardia
  • divieto di climatizzare locali a servizio dell’abitazione in edifici destinati a residenza (box,cantine, depositi, scale) in tutta la Regione Lombardia

Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

Dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 è vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali.
Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo suddetto, solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

  • comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell’intervento di combustione, l’osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione
  • verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale

Tale pratica è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione. L’abbruciamento di quantità superiori ai piccoli cumuli (tre metri steri/ettaro), rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, è sempre vietata in quanto costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita.
Eventuali residui vegetali derivanti da attività di giardinaggio domestico e di manutenzione di altre aree verdi urbane, a servizio di parchi e giardini pubblici e privati, rientrando nella fattispecie di “rifiuti urbani” (art. 184 TUA), non può essere smaltita in loco tramite fuoco.