

Sei in: HOME > IL COMUNE > Organizzazione dell'Ente > Area di Coordinamento e Settori > Settore 2 - Servizi al Cittadino > Stato Civile > Cittadinanza
Le norme sulla cittadinanza sono disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 12 ottobre 1993, n. 572.
Per sinteticità, si riportano di seguito i casi più ricorrenti per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri:
art. 5 legge n. 91/1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero,(i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi) qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'art.7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
art. 9 legge n. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno:
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) al cittadino di uno stato membro della Comunità europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) omissis
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
In tutti i casi l'Ufficio di Stato Civile cura l'istruzione della pratica per la successiva trasmissione alla Prefettura.