Cittadinanza


Le norme sulla cittadinanza sono disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 12 ottobre 1993, n. 572.
Per sinteticità, si riportano di seguito i casi più ricorrenti per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri:

art. 5 legge n. 91/1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni  nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero,(i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)  qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'art.7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
 

art. 9 legge n. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno:
a)       omissis
b)       omissis
c)       omissis
d)       al cittadino di uno stato membro della Comunità europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e)       omissis
f)        allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
In tutti i casi l'Ufficio di Stato Civile cura l'istruzione della pratica per la successiva trasmissione alla Prefettura.


Nuova modalità di invio delle istanze
Con il sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione stop ai modelli cartacei.
E' stata, infatti, confermata la data del 18 maggio per l'avvio della nuova modalità informatica che prevede l'invio on line dell'istanza di cittadinanza, messa a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione-direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.
 
Cosa deve fare il cittadino
Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it, e la trasmetterà in formato elettronico, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta del pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.


L'Ufficio di Stato Civile è aperto per informazioni e appuntamenti (per il giuramento) il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri

L'art. 1 della legge 92/1991 dispone che :".. è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini..."

Ai sensi della Legge n. 555/1912 sulla cittadinanza italiana, la prole nata all'estero da cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.

Detta eventualità si è ancora più estesa per gli appartenenti a famiglia di antica origine italian ai quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 Febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.

Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani jure sanguinis per derivazione materna purché nati dopo il 1°gennaio 1948, data d'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Requisiti
Essere discendenti di emigrati italiani all'estero (i quali a loro volta non abbiano perduto oabbiano rinunciato alla cittadinanza italiana).

Dove presentare la domanda:

- Residenti all'estero
Lo straniero di origine italiana, residente all'estero, deve rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.

- Residenti in Italia
Lo straniero d'origine italiana, residente legalmente in Italia, che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di residenza.

- Residenti nel Comune di Lodi

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana con allegata la prescritta documentazione, deve essere:
- indirizzata al Sindaco del Comune di Lodi - Ufficio dello Sato Civile
- corredata di marca da bollo da € 16,00
- sottoscritta davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione presso l'Ufficio di Stato Civile o trasmessa con le modalità indicate nel modello di istanza.

Documentazione da presentare
Lo straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti:

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta,compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91 art. 11;
7. certificato di residenza.
8. passaporto o altro documento d'identità
9. atto di morte relativo all'avo emigrato ( solo se ritenuto indispensabile dall'Ufficio )

I certificati di cui al punto 6 e 7 sono acquisiti dall'ufficio.

Nota:
L'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta resa legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati dalla competente Autorità Italiana presente sul territorio estero(Ambasciata o Consolato Generale di Prima Categoria) salvo che non sia previsto l'esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia.
I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.
L'ufficio, qualora ne ravvisi la necessità al fine dell'accertamento della discendenza jure sanguinis, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa che di caso in caso si rendesse necessaria.

Atti provenienti dall'Argentina
L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987,ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi pervia ufficiale tramite l'autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall'interessato (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi dell'art. 6 dell'ultimo periodo dell'accordo.

Dove andare
Ufficio dello Stato Civile

Normativa di riferimento
- Legge 13 Giugno 1912, n. 555 "Sulla cittadinanza italiana"
- Legge 5 Febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"
- D.P.R. 12.10.1993 n. 572 "Regolamento di esecuzione della legge n.91/1992 recante nuove norme sulla cittadinanza
-D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa"
- Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 Aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"
- Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24 Febbraio 2003 "Problematiche legate al rimpatrio dei cittadini argentini di origine italiana"
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 26 del 1° Giugno 2007