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Presentazioni delle denunce TARSU 2010

Entro il giorno 20 gennaio 2011, coloro che occupano o detengono locali e/o aree tassabili agli effetti dell'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (tarsu) sono tenuti a presentare apposita denuncia originaria (nel caso di nuove occupazioni) o di variazione (nel caso di intervenute modifiche alla situazione vigente nell'anno 2010: per esempio trasferimento in altra abitazione e/o sede operativa, riduzioni e/o ampliamento superficie occupata, mancanza delle condizioni per la fruizione di agevolazioni, ecc..).

Nella denuncia non dovranno essere indicate le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, nonché le parti comuni del condominio (di cui all'articolo 1117 del Codice civile) e dei locali in multiproprietà di uso comune. Ai sensi di legge (la 410/97) sono invece assoggettabili alla tassa, per l'intera superficie, le aree scoperte operative, intese come aree adibite ad attività economica. Si precisa che nessuna denuncia dovrà essere presentata dai contribuenti già iscritti negli archivi della tassa nel corso dell'anno 2010 e precedenti (a seguito di presentazione di regolare denuncia), purché non sia pervenuta alcuna modifica nel corso del 2010 della situazione dei locali e/o aree già assoggettate alla tassa stessa.

La modulistica da utilizzare per la presentazione delle denunce originarie o di variazione può essere ritirata presso il Servizio Tributario del Comune, al quale i contribuenti possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione (telefono 0371/409272-3, fax 0371/409455); la modulistica è inoltre scaricabile da internet, sul sito www.comune.lodi.it. Per l'omessa denuncia (originaria o di variazione) si applica una sanzione dal 100% al 200% della tassa dovuta, mentre per l'infedele denuncia una sanzione dal 50% al 100%. Si ricorda inoltre che scadranno il 31 dicembre i termini per la presentazione della domanda di rimborso della tassa rifiuti da parte delle famiglie numerose (con 4 o più figli). La documentazione da compilare (formale richiesta del contributo per l'onere sostenuto agli effetti Tarsu e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti le condizioni per la fruizione del beneficio nonché l'entità dell'onere sostenuto) può essere richiesta all'Ufficio Tributi del Comune (piazza Mercato 5, orari di apertura al pubblico lunedì 09.00- 16.15, mercoledì 09.00-17.15, giovedì 09.00-12.00, telefono 0371/409270-272-273-269-224, fax 0371/409455, e-mail tributi@comune.lodi.it), nonché scaricata in formato Pdf da internet.
 
Per usufruire del contributo, l'unità immobiliare deve rientrare nelle seguenti categorie catastali: per l'abitazione A02 (abitazioni civili), A03 (abitazioni economiche), A04 (abitazioni popolari), A05 (abitazioni ultrapopolari), A06 (abitazioni rurali), A07 (villini), A11 (abitazioni tipiche dei luoghi); per le pertinenze C02 e/o C06. Non rientrano invece nel beneficio economico le abitazioni con categorie catastali A01 (abitazioni signorili), A08 (ville) e A09 (castelli e palazzi). Si precisa che agli effetti della tassa rifiuti verrà considerato l'onere sostenuto dal soggetto intestatario dell'avviso di pagamento quale componente del nucleo familiare relativo all'anno 2010, come risultante dagli atti anagrafici.
(28-12-2010)