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Deroga al calendario degli impianti di riscaldamento

A seguito delle numerose richieste che in questi giorni stanno giungendo all'amministrazione comunale perché, in considerazione delle avverse condizioni climatiche, venga disposta deroga al calendario ordinario per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, si segnala che anche al di fuori del consueto periodo (che per la zona climatica E, di cui fa parte la città di Lodi, si estende dal 15 ottobre al 15 aprile) la legge consente l'accensione degli impianti stessi senza necessità di apposita ordinanza del sindaco, purché gli impianti vengano mantenuti in funzione per un numero di ore al giorno non superiore alla metà di quello consentito a pieno regime, che per la zona di Lodi è pari a 14 ore giornaliere. Pertanto, tutte le utenze, condominiali e non, con impianti centralizzati o autonomi, sono autorizzate al funzionamento per un numero di ore giornaliere non superiore a 7 ed in ogni caso con esclusione della fascia oraria tra le 23.00 e le 05.00.
 
Per opportuno riscontro, di seguito si riporta il riferimento testuale dell'articolo 9 del Dpr 412/93.
Art. 9 (Limiti di esercizio degli impianti termici)
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'art. 4 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:
- Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.


Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

3. È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.