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                                                                              Infortuni sul lavoro

L'art. 54 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce che il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.

A Lodi, capoluogo di provincia, ha sede la Questura per cui LE DENUNCE relative ad infortuni che si sono verificati nel territorio comunale, DEVONO ESSERE TRASMESSE A:
Questura di Lodi
via Defendente 33
26900 LODI