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Contributo regionale di solidarietà per l'anno 2021 ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici

PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei requisiti potranno presentare richiesta di contributo secondo lo schema di domanda allegato in fondo perentoriamente entro le ore 17.45 del 22 novembre 2021.

ATTENZIONE: Gli utenti che avessero già provveduto a inviare la richiesta dal 1/08/2021 non dovranno ripresentarla.



Regione Lombardia intende sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà, a carattere temporaneo.
Il Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n.11 ha dato attuazione all'art. 25 della Legge Regionale n.16 del 2016, disciplinando le condizioni di accesso, la misura e la durata massima del contributo. 

RISORSE REGIONALI 
Con D.g.r 7 giugno 2021 – n. XI/4833  “Contributo regionale di Solidarietà 2021 – Riparto delle risorse regionali”  la Regione Lombardia ha assegnato al  Comune di Lodi la somma di € 91.400,00. 

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO 
Destinatari del contributo sono i nuclei familiari assegnatari dei Servizi Abitativi Pubblici del Comune di Lodi appartenenti alla aree della Protezione, Accesso e Permanenza ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 27/2009.

REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere inclusi, in base alla documentazione presentata nell'ultimo anagrafe dell'utenza, nell'Area di Protezione, Accesso e Permanenza ai sensi dell'art. 31, della Legge Regionale 27/2009; 
  • assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico; 
  • possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 9.360;
  • assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25; 
  • possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai Servizi Abitativi Pubblici dall'art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento Regionale 4/2017 trovarsi nell'impossibilità effettiva a sostenere il costo della locazione sociale, dato dalla somma delle spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi comuni.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari a un importo massimo di € 2.700 e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento, nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale.  

Lodi, 21 settembre 2021


Ultima Modifica: 25/05/2022