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Contrassegni di circolazione per persone disabili

Le normative in vigore

Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta oppure non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" (art. 381 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni).
Il contrassegno   è  strettamente  personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore  su  tutto il territorio nazionale.
In caso di  utilizzazione,  lo  stesso  deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo,  in modo che sia chiaramente visibile per i  controlli.

Modalità di rilascio

L'interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti il sussistere delle condizioni di cui sopra.
Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL.
Il contrassegno ha validità quinquennale e può essere rinnovato presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato.

Invalidità temporanee

Il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si trovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell'ASL di appartenenza che attesti il periodo di durata dell'invalidità.

Agevolazioni previste dalla legge per i titolari del contrassegno

Il contrassegno permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli appositi spazi riservati.
Consente inoltre la sosta senza limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato
 
ATTENZIONE: Sosta nelle aree a pagamento
La normativa nazionale vigente, come confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione[1], non prevede esenzioni dal pagamento della tariffa nelle aree in cui la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma. Tali ulteriori agevolazioni  possono essere eventualmente accordate dalle singole Amministrazioni Comunali (ed in tal caso devono essere indicate sui cartelli della segnaletica stradale).
A Lodi l'Amministrazione Comunale, dovendo conciliare le necessità delle varie categorie di utenti che per diverse ragioni hanno comunque necessità di sostare all'interno del centro storico in cui la disponibilità di spazi è particolarmente limitata, non ha ritenuto opportuno prevedere alcuna esenzione, tenuto conto, peraltro, che come osservato anche dai Giudici della Cassazione, "dalla gratuità -anziché onerosità come per gli altri utenti- della sosta, deriva un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità la quale è favorita, invece, dalla concreta disponibilità, piuttosto che gratuità, del posto dove sostare". Al fine di favorire la mobilità delle persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità motoria l'Amministrazione ha quindi optato per una riserva di posti riservati ai veicoli al servizio delle persone in possesso dello speciale contrassegno superiore rispetto a quella prevista per legge[2].

[1] Cass. , Sez. II Civile n. 21271/2009
[2] La normativa vigente (art. 11 D.P.R. 503/96 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici-) prescrive che "nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili", posti da contrassegnare con la prescritta segnaletica.

Modalità per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato di Lodi

Poiché il contrassegno risulta rilasciato ad una persona fisica, lo stesso può essere utilizzato su più veicoli.
Per potere accedere alla Zona a Traffico Limitato di Lodi, ove è attivato un sistema di controllo elettronico degli accessi, è quindi necessario comunicare la targa del veicolo utilizzato dal soggetto titolare del contrassegno.
A tal fine, in conformità alle prescrizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, occorre contattare il numero verde 800.106.850, in funzione dal lunedì al venerdì (feriali) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 ed al sabato (feriale) dalle ore 8,30 alle ore 13,00. La comunicazione può essere effettuata anche nelle 72 ore successive all'accesso.
Attenzione: in caso di mancata comunicazione l'intestatario del veicolo si vedrà notificato un verbale di violazione per accesso abusivo alla Zona a Traffico Limitato che potrà essere annullato solo dimostrando che nella circostanza il veicolo era effettivamente utilizzato per il trasporto del disabile (anche in caso di eventuale annullamento sono comunque dovute le spese indebitamente sostenute dall'Amministrazione per l'accertamento e la notifica del verbale).