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EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO

L'Italia accetta i titoli finali di scuola secondaria conseguiti all’estero per consentire l’accesso alle proprie istituzioni di Istruzione Superiore.
Ciò significa che un titolo secondario straniero, se è ritenuto COMPARABILE (= corrispondente per livello) alla Maturità italiana in quanto risponde a determinate condizioni, è riconosciuto come idoneo per l’accesso a un dato corso di studio senza necessità che il suo possessore debba prima ottenerne l’equipollenza con il “Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore” (comunemente detto “Maturità”).

Le condizioni per essere ammesso a un Corso di Laurea triennale (CL) in base a un titolo secondario conseguito all’estero prevedono che il titolo secondario straniero debba:
a) essere stato rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, cioè quegli istituti che le competenti autorità del sistema educativo di riferimento presentano come propri.
b) essere valido per l'iscrizione all'università nel Paese che lo ha rilasciato;
c) essere stato rilasciato dopo almeno 12 anni complessivi di studio, dalla scuola elementare fino alla fine della scuola secondaria (non devi contare gli anni scolastici eventualmente ripetuti).

Per maggiori informazioni: