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EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO
L'Italia accetta i titoli finali di scuola
secondaria conseguiti all’estero per consentire l’accesso alle
proprie istituzioni di Istruzione Superiore.
Ciò significa che un titolo secondario straniero, se è ritenuto COMPARABILE (=
corrispondente per livello) alla Maturità italiana in quanto risponde a
determinate condizioni, è riconosciuto come idoneo per l’accesso a un dato
corso di studio senza necessità che il suo possessore debba prima ottenerne
l’equipollenza con il “Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di
istruzione secondaria superiore” (comunemente detto “Maturità”).
Le condizioni per essere ammesso a un Corso
di Laurea triennale (CL) in base a un titolo secondario conseguito
all’estero prevedono che il titolo secondario straniero debba:
a) essere stato rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di
appartenenza, cioè quegli istituti che le competenti autorità del sistema
educativo di riferimento presentano come propri.
b) essere valido per l'iscrizione all'università nel Paese che lo ha
rilasciato;
c) essere stato rilasciato dopo almeno 12 anni complessivi di studio, dalla
scuola elementare fino alla fine della scuola secondaria (non devi contare gli
anni scolastici eventualmente ripetuti).
Per maggiori informazioni: