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Può chiedere il ricongiungimento con familiari stranieri:
Familiari per cui può essere chiesto il ricongiungimento da parte dello straniero:
I figli adottivi e i minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati, ai fini del ricongiungimento, ai figli.
Requisiti:
Si prescinde dai requisiti di reddito e alloggio se il richiedente e' un rifugiato.
In caso di ricongiungimento di genitore naturale col minore regolarmente soggiornante in Italia, il possesso dei requisiti relativi a reddito e alloggio deve essere dimostrato entro un anno dall'ingresso.
La richiesta va effettuata presso lo sportello unico di nulla-osta all'ingresso da parte del cittadino straniero soggiornante in Italia (nulla-osta non previsto per ricongiungimento con cittadino italiano, comunitario o appartenente a uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia -, ma l'interessato deve certificare con apposita dichiarazione il possesso dei requisiti; da Decreto MAE 12/7/2000 e Istruzioni MAE)
Documentazione da presentare:
L'autorità consolare provvede, oltre che alla legalizzazione della documentazione prodotta in loco, alla validazione di essa ai fini del ricongiungimento (sulla base dei risultati delle indagini consentite all'ufficio consolare, che non dispone di poteri coercitivi nei confronti delle autorità locali - dalla Relazione illustrativa del Regolamento)rilascio di copia della domanda e della documentazione presentata con data e firma dell'addetto
Rilascio o diniego del nulla-osta comunicati dallo Sportello unico all'autorità consolare entro 90 gg.; trascorso tale limite, silenzio-assenso.
Nulla-osta da utilizzare entro 6 mesi dal rilascio (da decreto MAE).
Richiesta di visto di ingresso, con esibizione di passaporto e documentazione di viaggio e, in caso di superamento dei termini per il silenzio-assenso, presentazione di copia della domanda e dei documenti contrassegnati dallo Sportello unico.
Il titolare di permesso per motivi familiari come pure il familiare titolare di carta di soggiorno e' iscritto obbligatoriamente al SSN.
Il titolare di permesso per motivi familiari può: