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La carta di soggiorno

Carta di soggiorno: permesso di durata illimitata.
La carta può essere chiesta anche per coniuge e figli minori (o minori affidati; da art. 31, comma 2 T.U.) di età > 14 anni, conviventi (requisito ulteriore: alloggio idoneo)
La carta e' rilasciata anche al familiare che fa ingresso per ricongiungimento con titolare di carta di soggiorno.

In caso di familiare straniero di cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione, la durata e' legata alla durata della carta del cittadino comunitario (da art. 6, T.U. Comunitari):

al rilascio:

  • di norma 5 anni
  • per soggiorni più brevi di un anno, o per corsi di studio inferiori ai 5 anni, la durata necessaria

 
al rinnovo:

  • di norma, a tempo indeterminato
  • per lavoro frontaliero, 5 anni
  • per studente fuori corso un anno, rinnovabile per gli anni occorrenti a completare le verifiche di profitto richieste
  • negli altri casi, come per il rilascio

 
Requisiti (per il caso di generico straniero):

  • 6 anni di soggiorno legale
  • titolarità di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi (circ. Mininterno 26/5/05, purché il reddito sia percepito o dichiarato in Italia), residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve durata
  • reddito superiore all'assegno sociale; Circ. Mininterno 23/10/00: reddito commisurato (come per ricongiungimento) al numero dei familiari conviventi
  • assenza di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui all'art. 380 e all'art. 381, non colposi  c.p.p.

 
Documentazione da presentare in questura:

  • copia passaporto o documento di identità rilasciato dall'autorità italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalità, l'anno e il luogo di nascita del titolare
  • copia dichiarazione dei redditi o modello CUD (del richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico) 
  • certificato casellario giudiziale e certificato iscrizioni a procedimenti penali in corso (del richiedente ed eventualmente dei familiari)
  • foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)
  • eventuale documentazione che dimostri la minore età e/o l'esistenza dei vincoli familiari: la documentazione e' legalizzata dal consolato italiano, o solo validata in caso di convenzioni internazionali vigenti che escludano la necessità di legalizzazione dei documenti (Convenzione dell'Aja del 1961)
  • certificazione di disponibilità di alloggio con attestazione dell'ufficio comunale di conformità con requisiti previsti dalle leggi regionali sull'edilizia popolare pubblica

 
La richiesta può essere presentata in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti e deve contenere l'indicazione dei luoghi di soggiorno negli ultimi 6 anni.
La carta e' rilasciata o negata entro 90 gg.
La carta di soggiorno vale come documento di identità per 5 anni da rilascio e rinnovi; rinnovo, su richiesta del titolare, previo aggiornamento di dati e foto, ma senza nuova certificazione dei requisiti.
il titolare di carta è espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se sottoposto a misura di prevenzione.