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PERMESSO DI SOGGIORNO

La richiesta del permesso va effettuata in questura, entro 8 gg. lavorativi dall'ingresso; l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero.
I permessi di soggiorno per motivi familiari, in caso di ricongiungimento, o per lavoro subordinato o, solo in caso di conversione da studio o formazione, per lavoro autonomo sono richiesti presso lo Sportello unico pur essendo rilasciati dalla questura; sono consegnati dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali dinieghi.
La richiesta è obbligatoria in tutti i casi in cui il soggiorno superi gli 8 gg. lavorativi.
I turisti provenienti da paesi in esenzione dal visto e soggiornanti per meno di 30 gg. possono chiedere il permesso di soggiorno in frontiera, compilando apposito modulo; la ricevuta equivale al permesso di soggiorno.
Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rilascio del permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno, per motivi diversi da lavoro, studio e familiari, di durata < 3 mesi, in casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata e i casi di soggiorno per lavoro stagionale di durata < 30 gg.).
 
Documentazione generale:

 
Documentazione eventualmente richiesta per lo specifico permesso:

 
Condizioni per il rilascio del permesso:

 
La richiesta di rinnovo del permesso va presentata:


Requisiti per il rinnovo:

 
l permesso riporta il domicilio eletto dallo straniero; le variazioni di domicilio devono essere comunicate alla questura entro 15 gg. (salvo il caso di straniero iscritto all'anagrafe)

I titolari di permessi rilasciati da altri Paesi UE possono soggiornare in Italia fino a 90 gg. (nell'arco di un semestre); obbligo di dichiarazione di soggiorno entro 8 gg. lavorativi (sanzioni pecuniarie in caso di trasgressione; espulsione trascorsi 60 gg.)

 
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