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Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare

I seguenti provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria entrano in vigore dal 1 ottobre 2018.

 
  1. Autoveicoli euro 0 benzina e diesel ed euro 1 e 2 diesel
  2. Autoveicoli euro 3 diesel
  3. Motocicli e ciclomotori a due tempi
  4. Veicoli esclusi dal fermo
  5. Veicoli derogati

In relazione al verificarsi di eventi imprevisti e eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale - potrà essere disposta da Regione Lombardia la sospensione del provvedimento di fermo della circolazione.

La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

I controlli per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni regionali il numero di controlli da effettuare ogni anno, in ogni Comune, è pari ad un target ottimale del 5% dei veicoli immatricolati nel territorio comunale di riferimento. Tali controlli andranno rendicontati annualmente a Regione Lombardia al termine della stagione termica invernale.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

 

Autoveicoli euro 0 benzina e diesel ed euro 1 e 2 diesel

A partire dal 1° ottobre 2018 sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel.

Pertanto nei Comuni di Fascia 1 (tra cui Lodi) e Fascia 2 della Lombardia per queste tipologie di veicoli le limitazioni si applicano dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 7,30 alle ore 19,30 e dal 1 gennaio al 31 dicembre, a partire dal 1 ottobre 2018.


Autoveicoli euro 3 diesel

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dall’Accordo del bacino Padano sottoscritto da Regione Lombardia con le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell’Ambiente il 9 giugno 2017 e dall’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel.

 In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 7,30 alle ore 19,30 e dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018.


Motocicli e ciclomotori a due tempi

Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).

Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 si applicano dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 7,30 alle ore 19,30 e dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.


Veicoli esclusi dal fermo

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri
  • veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas)
  • veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo)
  • veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  • veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale
  • veicoli di pronto soccorso sanitario
  • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con d.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con d.G.R. 29/07/2009, n. 9958
  • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC
 

Veicoli derogati

  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
  • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE
  • veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998
  • veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica
  • veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro
  • veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling)
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992
  • veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione


Ai sensi della D.G.R. 30 ottobre 2018 N°XI/712, sono previste le seguenti deroghe temporanee alle limitazioni relative alla circolazione dei veicoli EURO 3 diesel:

  • veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 €, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni
  • veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni
  • autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale ai sensi delle lettere f) e g) dell’art. 54 del Codice della Strada
  • veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l’avvenuto acquisto da parte dell’intestatario del mezzo stesso
  • veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportivanella quale l’iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato


(06.09.2018)
 

sintesi delle misure strutturali
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