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Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018


Domenica 4 marzo 2018 si terranno in Lombardia le votazioni nazionali per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e le votazioni regionali, per eleggere il nuovo Consiglio regionale e il Presidente della Regione.

I seggi elettorali saranno aperti dalle 7.00 alle 23.00.


Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento valido:

  • carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione
  • tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare
  • tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia


In occasione delle consultazioni elettorali l'Ufficio Elettorale del Comune di Lodi resterà aperto, oltre al normale orario di apertura al pubblico, nei seguenti orari:

  • venerdì 2 marzo 8.45 - 18.00
  • sabato 3 marzo 9.00 - 18.00
  • domenica 4 marzo 7.00 - 23.00

ELEZIONI POLITICHE

Legge elettorale

La nuova legge 3 novembre 2017, n.165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali" delinea un sistema elettorale "misto", con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.
L'assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.
L'assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto.
Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, che prevede l'assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero.

Il seggio consegna all'elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato (sempreché l’elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda per la Camera).
I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
 

Come si vota

Il seggio consegna all'elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato (sempreché l’elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda per la Camera).
I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale.
Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:
a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.
Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59 bis del d.P.R. n.361/57, come novellato dall'art.1, comma 21, della legge n.165/2017). 

(Fonte: Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali)
 

ELEZIONI REGIONALI

Il voto per scegliere il Presidente della Regione si può esprimere:

  • tracciando un segno sul nome del candidato presidente; in questo modo il voto non è esteso alle liste collegate
  • tracciando un segno sul nome del candidato presidente e un segno sul simbolo di una delle liste  ad esso collegate
  • tracciando un segno sul simbolo di una lista; in questo modo il voto è espresso per tale lista e per il candidato presidente ad essa collegato
  • tracciando un segno sul nome del candidato presidente, e un segno sul simbolo di una delle liste a lui non collegate (cosiddetto “voto disgiunto”)


E' possibile esprimere fino a due preferenze dei candidati prescelti alla carica di Consigliere Regionale scrivendo il cognome, oppure il cognome e il nome, accanto al simbolo della lista prescelta.
Se le preferenze sono due, i candidati della medesima lista devono essere di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza sarà annullata.

(Fonte: Regione Lombardia)
 


Lodi, 27 febbraio 2018