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In vigore anche a Lodi le nuove disposizioni regionali sulle emissioni dei gas di scarico

 
IN VIGORE ANCHE A LODI LE NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI SULLE EMISSIONI DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI: OBBLIGO DI CONTROLLO ANNUALE E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER CHI NON OTTEMPERA, CON RELATIVA SANZIONE PECUNIARIA

Con un'ordinanza firmata venerdì 6 agosto dal sindaco, il Comune di Lodi ha dato attuazione alle nuove disposizioni regionali in materia di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli (ex "bollino blu"), che prevedono il divieto di circolazione per i mezzi che non siano stati sottoposti (o non abbiamo superato con esito favorevole) le verifiche sulle emissioni prodotte dagli scarichi. La principale novità delle norme dettate dalla Regione Lombardia è che i controlli dovranno d'ora in poi essere effettuati ogni anno, presso le officine autorizzate, che dovranno applicare le tariffe fisse di 12 euro più Iva per i veicoli ad alimentazione unica e di 16 euro più Iva per quelli a doppia alimentazione ("bifuel").
La decisione era stata presa dalla giunta regionale con una delibera dell'agosto 2007, in attuazione della legge regionale 24/2006 ("Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"): la delibera concedeva un anno di tempo ai proprietari degli autoveicoli per mettersi in regola con la verifica dei gas di scarico, fissando all'1 agosto 2008 l'entrata in vigore dell'obbligo del controllo annuale e dell'applicazione delle relative sanzioni in caso di comprovata inadempienza.
Al controllo sono soggetti gli autoveicoli (pubblici e privati) destinati al trasporti di persone o merci dotati di motore ad accensione a scintilla (benzina, gas, gpl etc.) o di motore ad accensione a compressione (diesel), di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, immatricolati dall'1 gennaio 1970 al 31 dicembre 2003. Per i veicoli immatricolati dopo l'1 gennaio 2004, se all'1 agosto hanno percorso più di 80.000 chilometri devono essere sottoposti a controllo; per quelli che hanno percorso meno di 80.000 chilometri, il controllo obbligatorio coinciderà con la prima revisione di legge (la cui scadenza cadrà proprio nell'anno corrente).
Sono invece esclusi dai controlli gli autoveicoli classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri autorizzati dal Codice della Strada.
Le verifiche effettuate nel corso delle periodiche revisioni di legge saranno considerate valide ai fini del rispetto delle disposizioni regionali. I conducenti dei veicoli dovranno essere in grado di esibire in ogni momento la documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico, rilasciata dall'officina autorizzata presso la quale è stato effettuato il controllo annuale; nell'anno di revisione periodica, la specifica documentazione sui controlli dei gas di scarico può essere sostituita dall'attestazione, indicata sul libretto di circolazione, dell'avvenuta revisione. La validità del controllo dei gas di scarico ha un anno di durata a decorrere dalla data in cui il controllo è stato effettuato, salvo che per gli autoveicoli immatricolati prima dell'1 gennaio 1988, per i quali (ai sensi di apposita direttiva del ministero dei lavori pubblici) la validità è semestrale. La conformità dei veicoli ai limiti stabiliti per le emissioni inquinanti non consentirà in ogni caso la circolazione nel territorio comunale di Lodi durante le eventuali giornate di blocco o limitazione straordinaria del traffico, disposti a seguito di episodi acuti di inquinamento e regolamentati da apposita ordinanza sindacale.
(08-08-2008)