Regime patrimoniale dei coniugi


Informazioni sulle diverse modalità: comunione e separazione dei beni

Descrizione e modalità


All'atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi, possono effettuare la scelta del regime patrimoniale.

- MATRIMONIO CIVILE
La dichiarazione è resa all'ufficiale dello stato civile celebrante


- MATRIMONIO RELIGIOSO
La dichiarazione è resa al ministro di culto celebrante.

Informazioni generali

Si rammenta che in mancanza di alcuna dichiarazione il regime a cui sono sottoposti, per legge, i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art. 159 codice civile). In alternativa gli sposi possono scegliere il regime della SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 codice civile); oppure, in base all'art. 30 della Legge n. 218/1195, gli stessi possono anche scegliere di essere regolati dalla legge dello stato di appartenenza (se stranieri) o del luogo estero di residenza.
La volontà di cambiare il regime patrimoniale o stipulare convenzioni matrimoniali DOPO il matrimonio potrà essere ufficializzata solo presso un NOTAIO.

Normativa di riferimento

· D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
· D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
· Legge . 218/1995 "Diritto Internazionale Privato"
· Codice civile artt. 84 e seguenti.

Responsabile: Cecilia Sfondrini

Indirizzo: Piazza Mercato, 7 - 26900 Lodi
Telefono: 0371/409313/285/286
Fax: 0371 409.314
E-mail: statocivile@comune.lodi.it 

Orario al pubblico:
Lunedì, martedì, giovedì: 9.00 - 13.30
Mercoledì: 9.00 - 17.15
Venerdì: 9.00 - 12.00
Sabato: 8.30 - 11.30