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Separazioni e divorzi

Procedura innanzi all'Ufficiale civile

L'art.12 della Legge  n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere  un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- residenza di uno dei coniugi


CONDIZIONI

Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono presi in considerazione solamente  i figli di entrambi i coniugi ).

Inoltre
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa  coniugale, corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio c.d.  liquidazione una tantum).
L'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, potrà invece contenere l'obbligo del pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (c. d. assegno di mantenimento/divorzile) non configurandosi tale ipotesi quale "patto di trasferimento patrimoniale".
Nell'accordo dovrà essere indicata la volontà dei coniugi di pervenire alla separazione ovvero al divorzio, potrà inoltre anche essere concordato l'ammontare dell'assegno di mantenimento (in caso di separazione) o di quello periodico di divorzio.

(Divorzio Breve) Legge 6 maggio 2015 n. 55 in vigore dal 26 maggio 2015
La nuova normativa prevede che i tempi che devono intercorrere fra la separazione e la richiesta per ottenere il divorzio siano ridotti dagli attuali tre anni a dodici mesi in caso di "separazione giudiziale" (quando cioè il divorzio era stato chiesto da uno dei due coniugi) e a sei mesi quando la separazione era stata invece consensuale.

COSTO DEL PROCEDIMENTO
Euro 16,00 di diritto fisso per entrambi i coniugi (versamento da effettuarsi presso Ufficio di Stato Civile al momento della sottoscrizione dell'accordo).

UFFICIO DI RIFERIMENTO
Stato Civile - Uff. Matrimoni
Piazza Mercato 7
tel. 0371 409.313/285/286/231
e-mail: statocivile@comune.lodi.it

Per informazioni  ed appuntamenti contattare l'Ufficio di Stato Civile il lunedì 8.30-12.00, il mercoledì 8.30-17.45, il giovedì 8.30-13.30 e il sabato 8.30-12.15.
Per la sottoscrizione dell'accordo, previo appuntamento con l'ufficio di Stato Civile, il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare con:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata (scaricabile di seguito)
- documento d'identità in corso di validità
 

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Verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti.
L'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo).
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare l'accordo sottoscritto.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Procedura innanzi all'avvocato

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, ai sensi dell'art.6 negoziare tra di loro un accordo  innanzi all'avvocato o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

UFFICIO DI RIFERIMENTO
Stato Civile
Piazza Mercato 7
tel. 0371 409.313/285/286/231
e-mail: statocivile@comune.lodi.it

QUANDO RICHIEDERE IL SERVIZIO
- in assenza di figli
- in assenza di figli minori
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave
  Che l'accordo debba essere munito di NULLA OSTA rilasciato dalla Procura della Repubblica
- In presenza di figli minori
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave
- che l'accordo debba essere munito di un'AUTORIZZAZIONE rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).

COME ACCEDERE AL SERVIZIO
La convenzione di negoziazione assistita di separazione e di divorzio deve essere conclusa con l'assistenza di "almeno un avvocato per parte" quindi non è consentito alle parti di avvalersi di un unico avvocato.
Alla trasmissione della convenzione di negoziazione assistita all'Ufficiale di Stato Civile competente è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.

L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro 10 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione alle parti del "nulla osta o autorizzazione" del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, copia autentica dell'accordo, munito delle attestazioni e certificazioni previste per legge all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

L'accordo da inoltrare al Comune di Lodi potrà essere inviato dall'avvocato via PEC al seguente
indirizzo: comunedilodi@legalmail.it.
La lettera di trasmissione dovrà essere firmata digitalmente e contenere la dichiarazione di confomità dei documenti informatici con gli originali cartacei conservati presso lo studio legale.

Riferimenti normativi:
- Legge 01 dicembre 1970, n.898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U n.306 del 03.12.1970)
- Decreto legge n.132/2014 convertito con legge 10.11.2014, n.162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di  processo civile (G.U: n. 261 del 10.11.2014 - Supp. Ordinario n.84).
- Circolari Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Demografici. N. 19/2014 e n. 6/2015
 

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Ultima Modifica: 25/05/2022