L'art.12 della Legge
n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11.12.2014, la possibilità per i
coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune per concludere un accordo di
separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di
separazione o di divorzio.
L'assistenza
degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente
a ricevere l'accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- residenza di uno dei coniugi
CONDIZIONI
Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di
handicap grave o economicamente non autosufficienti
(vengono presi in considerazione solamente
i figli di entrambi i coniugi ).
Inoltre
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento
patrimoniale (es. uso della casa
coniugale, corresponsione, in unica soluzione dell'assegno
periodico di divorzio c.d. liquidazione
una tantum).
L'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile,
potrà invece contenere l'obbligo del pagamento di una somma di denaro a titolo
di assegno periodico (c. d. assegno di mantenimento/divorzile) non
configurandosi tale ipotesi quale "patto di trasferimento patrimoniale".
Nell'accordo dovrà essere indicata la volontà dei coniugi di
pervenire alla separazione ovvero al divorzio, potrà inoltre anche essere concordato l'ammontare dell'assegno di
mantenimento (in caso di separazione) o di quello periodico di divorzio.
(Divorzio Breve) Legge 6 maggio 2015 n. 55 in vigore dal 26 maggio 2015
La nuova normativa prevede che i tempi che devono intercorrere fra la separazione e la richiesta per ottenere il divorzio siano ridotti dagli attuali tre anni a dodici mesi in caso di "separazione giudiziale" (quando cioè il divorzio era stato chiesto da uno dei due coniugi) e a sei mesi quando la separazione era stata invece consensuale.
COSTO DEL PROCEDIMENTO
Euro 16,00 di diritto fisso per entrambi i coniugi
(versamento da effettuarsi presso Ufficio di Stato Civile al
momento della sottoscrizione dell'accordo).
UFFICIO DI RIFERIMENTO
Stato Civile - Uff. Matrimoni
Piazza Mercato 7
tel. 0371 409.313/285/286/231
e-mail: statocivile@comune.lodi.it
Per informazioni ed appuntamenti contattare l'Ufficio di Stato Civile il lunedì 8.30-12.00, il mercoledì 8.30-17.45, il giovedì 8.30-13.30 e il sabato 8.30-12.15.
Per la sottoscrizione dell'accordo, previo appuntamento con
l'ufficio di Stato Civile,
il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno
presentare con:
- dichiarazione sostitutiva di
certificazione debitamente compilata (scaricabile di seguito)
- documento d'identità in corso di
validità
Verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti.
L'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo).
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare l'accordo sottoscritto.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Con l'entrata in vigore del
Decreto Legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle
procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla
Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi
o divorziare consensualmente, ai sensi dell'art.6 negoziare tra di
loro un accordo innanzi all'avvocato o
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
UFFICIO DI RIFERIMENTO
Stato Civile
Piazza Mercato 7
tel. 0371 409.313/285/286/231
e-mail: statocivile@comune.lodi.it
QUANDO RICHIEDERE IL SERVIZIO
- in assenza di figli
- in assenza di figli minori
- in presenza di figlio maggiorenne
autosufficiente non portatore di handicap grave
Che
l'accordo debba essere munito di NULLA OSTA rilasciato dalla Procura della
Repubblica
- In presenza di figli minori
- di figli maggiorenni portatori di handicap
grave
- che l'accordo debba essere munito di
un'AUTORIZZAZIONE rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
COME
ACCEDERE AL SERVIZIO
La convenzione di negoziazione assistita di
separazione e di divorzio deve essere conclusa con l'assistenza di "almeno un
avvocato per parte" quindi non è consentito alle parti di avvalersi di un unico
avvocato.
Alla trasmissione della convenzione di negoziazione
assistita all'Ufficiale di Stato Civile competente è sufficiente che provveda uno soltanto degli
avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.
L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere
entro 10 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione alle parti del "nulla
osta o autorizzazione" del Procuratore della Repubblica o del Presidente del
Tribunale, copia autentica dell'accordo, munito delle
attestazioni e certificazioni previste per legge all'Ufficiale dello stato
Civile del Comune di:
- Celebrazione
del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o
da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
L'accordo da inoltrare al Comune di Lodi potrà essere inviato dall'avvocato via PEC al seguente
indirizzo: comunedilodi@legalmail.it.
La lettera di trasmissione dovrà essere firmata digitalmente e contenere la dichiarazione di confomità dei documenti informatici con gli originali cartacei conservati presso lo studio legale.
Riferimenti normativi:
- Legge 01 dicembre 1970, n.898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U n.306 del 03.12.1970)
- Decreto legge n.132/2014 convertito con legge 10.11.2014, n.162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (G.U: n. 261 del 10.11.2014 - Supp. Ordinario n.84).
- Circolari Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Demografici. N. 19/2014 e n. 6/2015