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Unioni civili, approvate le modalità di istituzione e utilizzo del registro

Dando attuazione all'impegno assegnatole dal consiglio comunale con un ordine del giorno approvato lo scorso 21 ottobre (21 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni), la giunta ha approvato le modalità di istituzione e utilizzo del Registro delle Unioni Civili, stabilendo le disposizioni organizzative in base alle quali si svolgerà la procedura di iscrizione, da effettuare presso l'Ufficio di Stato Civile.
 
Nella premessa del documento si segnala come il Comune, "pur nella consapevolezza della limitatezza delle proprie competenze esclusive, può diventare partecipe di un processo di sensibilizzazione al fine di sollecitare il legislatore statale ad affrontare organicamente e puntualmente la materia delle unioni civili, superando la diversità delle varie interpretazioni in materia e le conseguenti difficoltà che si possono generare a livello locale".

A tale proposito, il Comune "tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni di fatto e delle convivenze; ne promuove il pubblico rispetto, favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale e culturale". Pertanto, all'interno del Comune di Lodi chi si iscriverà al Registro delle Unioni Civili sarà equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto", considerando "unione civile" ogni nucleo "basato su legami affettivi o di mutua solidarietà tra due persone maggiorenni, caratterizzato dalla convivenza e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbiano chiesto e ottenuto la registrazione amministrativa" ai sensi di quanto stabilito nel documento che disciplina l'utilizzo del Registro. Non è considerata "unione civile" l'unione tra persone legate dal vincolo del matrimonio. Le disposizioni approvate dalla giunta chiariscono inoltre che "la disciplina comunale sulle unioni civili non interferisce con alcuna normativa di tipo civilistico e comunque riservata alle competenze statali", nonché "con le competenze amministrative di qualsiasi altra pubblica amministrazione, né con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello Stato Civile". Tale distinzione si riflette anche sui contenuti ed il significato dell'attestato di unione civile che sarà rilasciato agli iscritti su loro richiesta: l'attestato è infatti da ritenere come "impegno alla reciproca assistenza morale e materiale" ed il riferimento alla "famiglia anagrafica" è da intendersi esclusivamente ai sensi di legge, "in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'articolo 2 della Costituzione, e la famiglia, prevista e tutelata dall'articolo 29". L'attestato di iscrizione al Registro delle Unioni Civili verrà quindi rilasciato "per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'amministrazione comunale o di enti che abbiano stipulato con il Comune di Lodi accordi e convenzioni". Quest'ultimo passaggio prelude in particolare alla definizione di intese con altri soggetti pubblici (per esempio l'Azienda Sanitaria Locale e l'Azienda Ospedaliera), con cui condividere il riconoscimento delle unioni civili, sul modello di analoghi accordi già sottoscritti in altre realtà italiane. 

Per quanto riguarda le modalità operative di iscrizione, la richiesta potrà essere formulata da due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, italiani o stranieri iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Lodi. La domanda dovrà essere presentata congiuntamente dagli interessati e l'iscrizione non potrà essere richiesta da coloro che fanno già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate, il cui scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili non sia stato ancora dichiarato ed annotato nell'apposito registro presso l'anagrafe, fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio. La domanda dovrà contenere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive. Tramite l'intervento dell'ufficio competente, il Comune si riserva la facoltà di verificare in ogni momento l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione.

Infine, la cancellazione dal Registro è prevista nei seguenti casi:

  • Formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate
  • Venir meno della situazione di coabitazione e di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto, o venir meno dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Lodi
  • Matrimonio civile delle persone in precedenza iscritte al registro come unione civile
  • Decesso di una delle parti.


(27-01-2015)


Ultima Modifica: 25/05/2022