
Tutti gli anni, entro il 31 dicembre, l'Amministrazione Comunale č tenuta a redigere e ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo (l'esercizio finanziario č la durata dell'anno contabile che per i comuni coincide con quello solare e va pertanto dal 1° gennaio al 31 dicembre), ed il bilancio triennale di previsione per i tre esercizi successivi.
La proposta di bilancio di previsione č redatta ed approvata dalla giunta comunale (la giunta comunale č l'organo esecutivo del comune, č presieduta dal sindaco ed č composta da un numero di assessori variabile secondo le dimensioni del comune e le previsioni dello statuto), sulla base delle ipotesi tecniche fornite dal servizio di ragioneria e, corredata dal parere dei revisori contabili (il collegio dei revisori č un organismo indipendente dal comune ed ha funzioni di controllo sull'attivitā di amministrazione con poteri di ispezione e di verifica). La proposta č portata all'approvazione definitiva del consiglio comunale che, nei tempi e modi previsti dal regolamento di contabilitā, procede alla sua approvazione o alla determinazioni di eventuali emendamenti.
Se il bilancio di previsione non č approvato dal Consiglio comunale nei tempi previsti dalla legge, il Consiglio comunale č sottoposto a procedimento di scioglimento ed il Comune č sottoposto a gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato.
Nel bilancio di previsione l'amministrazione indica quali risorse finanziarie intende reperire e come intende utilizzare questa risorse.