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Somministrazione di alimenti e bevande

Definizione

Sono Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande i Ristoranti, i Bar, le Osterie e Trattorie, le Pizzerie, Paninoteche, ecc.
Per attività di Pubblico esercizio si intende la vendita di determinati prodotti alimentari per la somministrazione degli stessi in una superficie all'uopo attrezzata.

Normativa

Prerequisiti

Per l'inoltro della Scia di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto titolare dell'impresa individuale, il legale rappresentante della società od un suo delegato deve avere i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010.

Il titolare dell'impresa individuale non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (cosiddetta legge antimafia). Nel caso di società tale requisito deve essere posseduto da tutti i soci ( S.N.C.), dai soci accomandatari ( S.A.S. e S.A.P.A.), dall'amministratore unico ovvero dal presidente ed i vari consiglieri ( S.P.A. e S.R.L.).

I locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564, ossia la loro disposizione deve permettere all'autorità preposta un agevole controllo degli stessi e degli avventori che frequentano l'esercizio. A tale fine nell'ambito dell'iter per il rilascio di nuove autorizzazioni, trasferimenti o variazioni di superficie è previsto un controllo preventivo della polizia locale, finalizzato ad accertare che i locali adibiti all'attività siano sorvegliabili.

Sorvegliabilità Esterna:

Sorvegliabilità Interna:

Inoltre, nessun impedimento deve frapporsi all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura e le porte di accesso devono sempre consentire l'apertura dall'esterno.

Cosa occorre

Per aprire un'attività di pubblico esercizio è necessario presentare allo Sportello Unico del Comune ove ha sede l''immobile destinato all'attività, la Scia Modello A con tutti gli allegati necessari. L'invio deve essere effettuato in modalità telematica.

Documentazione da allegare

Note

Tutti gli esercizi pubblici hanno facoltà di vendere per asporto le bevande e gli alimenti che somministrano.

Requisiti professionali

Secondo quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", all'art. 20 e s.m.i., stante il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, all'art. 71e le modifiche intervenute a detto articolo ad opera del Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 , l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, fra loro alternativi:
 

Titoli di studio equivalenti ai corsi abilitanti

Di seguito è pubblicato l'elenco dei titoli di studio equivalenti al corso abilitante all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande così come specificato dalla Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 9/887 del 01 dicembre 2010.
 
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 66, comma 4 della Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", sono esentati dal percorso professionale e dal relativo esame coloro i quali sono in possesso di:
 


A titolo esemplificativo sono pertanto validi i seguenti titoli:
 


La Regione Lombardia prevede inoltre che la pregressa iscrizione al REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, costituisca requisito valido anche per l'attività di vendita nel settore alimentare.


Referente amministrativo:
Francesca Tarenzi
Tel. 0371 409.734
e-mail: francesca.tarenzi@comune.lodi.it

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