L'assistenza sanitaria

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ASSISTENZA SANITARIA


· Iscrizione obbligatoria al SSN per:
o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validità o del quale sia stato chiesto il rinnovo):
-       lavoro subordinato (anche stagionale)
-       lavoro autonomo
-       motivi familiari
-       asilo politico
-       asilo umanitario; secondo Circ. Minsanita’ 24/3/00, ai fini dell’iscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato ex art. 18, comma 1 T.U. per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05), art. 19, comma 2, lettera a) T.U. a minore inespellibile, art. 19, comma 2, lettera d) T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio, art. 20, comma 1 T.U. per protezione temporanea, art. 40, comma 1 T.U. a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza
-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dell’istanza alla definizione della procedura, incluso l’eventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti, privi di permesso di soggiorno
-       affidamento (per il minore affidato a comunità familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)
-       attesa adozione
-       acquisto della cittadinanza
o     gli stranieri che abbiano in corso una regolare attività lavorativa subordinata o autonoma o siano iscritti nelle liste di collocamento
o      i titolari di carta di soggiorno

· Non sono soggetti ad assicurazione obbligatoria gli stranieri titolari di:
o      permesso ex art. 27, comma 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede all’estero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri), salvo che siano tenuti a versare l’IRPEF in Italia
  o      permesso per affari

· L’iscrizione obbligatoria comporta parità di diritti e doveri con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata in Italia, obbligo di contribuzione, validità temporale
· I titolari di permesso per richiesta di asilo sono equiparati agli iscritti al collocamento (esonero dall’obbligo di partecipazione alla spesa; da Circ. Minsanità 24/3/00)
· L’iscrizione non cessa in fase di rinnovo del permesso di soggiorno (non deve quindi essere rinnovata annualmente, ne’ confermata in fase di rinnovo; l’iscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo, revoca o annullamento del permesso o in caso di espulsione (comunicati alla ASL dalla questura), salvo esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso; l’iscrizione cessa anche in seguito al venir meno delle condizioni per l’iscrizione obbligatoria; in caso di malattia o infortunio che impedisca di lasciare l’Italia, alla proroga “per motivi di salute” del permesso corrisponde il mantenimento dell'iscrizione
· L’assistenza sanitaria per i soggetti tenuti obbligatoriamente a iscriversi al SSN corrisponde a un diritto/dovere connesso al soddisfacimento di certi requisiti relativi al tipo di soggiorno o di attività; l’erogazione delle prestazioni non e’ quindi condizionata
· all’effettiva iscrizione, ma deve essere immediata (si procede eventualmente all’iscrizione d’ufficio); inoltre, purché la richiesta di permesso di soggiorno sia stata effettuata nei termini di legge, il diritto all’assistenza retroagisce a partire dalla data di ingresso in Italia
· All’atto della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero e’ informato che il rilascio e’ condizionato al soddisfacimento degli obblighi in materia di assicurazione sanitaria; ottiene, previa esibizione della ricevuta di richiesta di permesso, l’iscrizione al SSN

· Gli stranieri con permesso di durata > 3 mesi (es.: residenza elettiva, motivi religiosi, personale accreditato presso le rappresentanze diplomatiche, dipendenti stranieri di Organizzazioni internazionali operanti in Italia, etc.) o con permesso (anche di durata più breve) per studio o per persone collocate alla pari hanno obbligo di assicurarsi dal rischio di malattia, infortunio e gravidanza; se non sono già iscritti obbligatoriamente al SSN  possono
o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternità, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale
o      iscriversi al SSN
· Non e’ consentita l’iscrizione al SSN agli stranieri titolari di permesso per motivi di cura (Circ. Minsanità 24/3/00; salvo il caso di straniero inespellibile per gravidanza in corso o per la nascita recente del figlio cui provvede;
· L’iscrizione volontaria comporta parità di diritti con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata in Italia
· Obbligo di contribuzione: contributo annuale pari, in percentuale sul reddito, a quello previsto per gli italiani, fissato con Decreto del Ministro della sanità; comunque non inferiore al minimo previsto dalle norme vigenti: attualmente (l’equivalente di) £. 750.000 per anno, non frazionabili (Decreto del Ministro della sanità 8/10/86); eccezioni:
o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (l’equivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili)
o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (l’equivalente di £. 425.000 per anno, non frazionabili)
· Non devono effettuare il versamento gli stranieri volontariamente iscritti tenuti alla dichiarazione dei redditi: devono invece dimostrare il pagamento dell’addizionale IRPEF
· L’iscrizione volontaria ha validità annuale (e richiede quindi il rinnovo con la stessa cadenza); può essere effettuata un’iscrizione provvisoria, in fase di richiesta di rilascio del permesso, valida come copertura assicurativa obbligatoria per le sole cure urgenti o comunque essenziali (la copertura diventa completa, una volta perfezionata l’iscrizione a permesso rilasciato;
·  Le disposizioni relative ai diritti conseguenti all’iscrizione volontaria non si applicano retroattivamente, ma solo a partire dall’effettiva iscrizione (o iscrizione provvisoria); da Circ. Minsanità 24/3/00
 

· Lo straniero e’ iscritto nella ASL del luogo di residenza legale o, in mancanza, di domicilio indicato sul permesso di soggiorno

· Documenti richiesti all’atto dell’iscrizione
o      autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
o      permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta di rinnovo
o      autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo
o      dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status
o      eventuale autocertificazione o certificazione dello stato di famiglia
o      eventuale autocertificazione o certificazione dello stato di familiare a carico
o      eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento; di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio
o      eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari
o      ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi e’ tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dell’avvenuto pagamento dell’addizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)
 
· L’assistenza copre anche i familiari regolarmente soggiornanti in Italia a carico dello straniero iscritto obbligatoriamente o volontariamente (salvi i casi di contributo forfetario; per estendere l’assistenza e’ necessario il pagamento del contributo completo di £. 750.000 – da circ. Minsanità 24/3/00); ai figli minori soggiornanti in Italia di straniero iscritto (verosimilmente, salvi i casi di contributo forfetario) l’assistenza e’ erogata fin dalla nascita, anche nelle more dell’iscrizione; per la determinazione dei familiari a carico, ai fini dell’assistenza sanitaria, valgono le disposizioni di cui al Testo Unico sugli assegni familiari approvato con DPR 797/55 e successive modificazioni ed integrazioni (figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico) 
 
· Assistenza all’estero per gli iscritti, obbligatoriamente o facoltativamente (da Circolare del Ministro della sanità 24/3/00), al SSN:
o      in caso di trasferimento all’estero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo l’assistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dell’interessato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria l’autorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanità 3/11/89
o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dell’Unione europea, modello E111 (che consente l’assistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e loro familiari
o      in caso di soggiorno all’estero per lavoro, ammessa solo l’assistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80
 
· L’assistenza riabilitativa e protesica e’ garantita agli iscritti obbligatoriamente al SSN (art. 42, comma 1, Regolamento); nella prassi, inclusi anche gli iscritti volontariamente


· Gli stranieri regolarmente soggiornanti ma non ammessi all’iscrizione al SSN hanno obbligo di stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternità, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

· Gli stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN hanno diritto a ricevere
o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilità, gli oneri sono a carico del Ministero dell’interno)
o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni
· Restano validi gli accordi internazionali (con Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Croazia, Jugoslavia, Macedonia, Principato di Monaco, S. Marino, Slovenia, Tunisia) che disciplinano in regime di reciprocità l’erogazione di assistenza sanitaria; l’assistenza e’ prevista in forma diretta (e’ erogata quindi gratuitamente, salva la quota di partecipazione alla spesa, solo previa presentazione del modello che attesti il diritto all’assistenza stessa)
 
· Al richiedente asilo trattenuto nel centro di identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dall’art. 35, comma 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante (vedi punto seguente); all’interno dei centri con più di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica
 


· Gli stranieri illegalmente soggiornanti hanno diritto, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, a tutte le cure urgenti (non differibili, se non con danno per la vita o per la salute) o comunque essenziali (relative a patologie non pericolose nell’immediato, ma che col tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischi per la vita), anche a carattere continuativo (ciclo terapeutico e riabilitativo completo), e in particolare alle prestazioni relative
o      alla tutela della gravidanza e della maternità (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanità 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)
o      alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)
o      a vaccinazioni nell’ambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni
o      a interventi di profilassi internazionale
o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai
o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanità 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)
o      a disagio mentale
· L’accesso alle strutture sanitarie dello straniero illegalmente soggiornante non può comportare segnalazione all’autorità di PS, salvo il caso di obbligo di referto; la struttura sanitaria ha comunque obbligo di rilevare le generalità dello straniero, ai fini di
o      accertamento eventuali responsabilità dei sanitari
o      comunicazione alle autorità diplomatiche del paese di appartenenza
· notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

· In caso di straniero illegalmente soggiornante in condizioni di indigenza, le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dell’interessato, salva la partecipazione alla spesa a parità con l’italiano
· In sede di prima erogazione di prestazioni, allo straniero illegalmente soggiornante e’ assegnato un codice anonimo (STP), valido per 6 mesi (rinnovabile) su tutto il territorio nazionale per la rendicontazione e per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci da parte delle farmacie convenzionate (con partecipazione alla spesa a parità con l’italiano)
· Stato di indigenza dichiarato dallo straniero, con sottoscrizione di apposito modulo, al momento dell’assegnazione del codice STP; dichiarazione valida per 6 mesi
· Esonero dello straniero indigente dalla partecipazione alla spesa (a parità con l’indigente italiano) in caso di
o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nell’ambito di protocolli d’intesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)
o      urgenze
o      stato di gravidanza
o      patologie esenti (da Decreto Minsanità 28/5/99, n. 399, ex art. 5, comma 1, lettera a, D. Lgs. 124/98)
o      soggetti esenti per età o per grave stato invalidante (art. 5, comma 6 e 7, D. Lgs. 124/98)