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Ricongiungimento familiare
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
· Può chiedere il ricongiungimento con familiari stranieri:
o lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata > 1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua)
o il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti)
· I familiari per cui può essere chiesto il ricongiungimento da parte dello straniero sono:
o coniuge non legalmente separato
o figli minori non coniugati, ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
o figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
o genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d’origine o di provenienza, ovvero genitori che abbiano più di 65 anni nel caso in cui gli altri figli non siano in grado, per gravi e documentati motivi di salute, di provvedere loro.
· figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidità totale
· I figli adottivi e i minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati, ai fini del ricongiungimento, ai figli
· Requisiti da soddisfare da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento:
o disponibilità di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per l’edilizia popolare pubblica o che sia fornito dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria
o disponibilità di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non inferiori all’importo
- dell’assegno sociale per l’ingresso di un familiare
- del doppio dell’assegno sociale per l’ingresso di 2 o 3 familiari
- del triplo dell’assegno sociale per l’ingresso di 4 o più familiari
· Si prescinde dai requisiti di reddito e alloggio se il richiedente e’ un rifugiato
· In caso di ricongiungimento di genitore naturale col minore regolarmente soggiornante in Italia, il possesso dei requisiti relativi a reddito e alloggio deve essere dimostrato entro un anno dall’ingresso
· Richiesta presso lo sportello unico di nulla-osta all’ingresso da parte del cittadino straniero soggiornante in Italia (nulla-osta non previsto per ricongiungimento con cittadino italiano, comunitario o appartenente a uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia -, ma l'interessato deve certificare con apposita dichiarazione il possesso dei requisiti; da Decreto MAE 12/7/2000 e Istruzioni MAE)
· Documentazione da presentare:
o carta o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento
o documentazione attestante la disponibilità di reddito
o attestazione del Comune di conformità dell’alloggio ai parametri delle leggi regionali per l’edilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nel Comune di Modena e nella Regione Toscana) o certificato di idoneità sanitaria rilasciato dalla ASL
o documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore età
· L’autorità consolare provvede, oltre che alla legalizzazione della documentazione prodotta in loco, alla validazione di essa ai fini del ricongiungimento (sulla base dei risultati delle indagini consentite all’ufficio consolare, che non dispone di poteri coercitivi nei confronti delle autorità locali – dalla Relazione illustrativa del Regolamento)
· Rilascio di copia della domanda e della documentazione presentata con data e firma dell’addetto
· Rilascio o diniego del nulla-osta comunicati dallo Sportello unico all’autorità consolare entro 90 gg.; trascorso tale limite, silenzio-assenso
· Nulla-osta da utilizzare entro 6 mesi dal rilascio (da decreto MAE)
· Richiesta di visto di ingresso, con esibizione di passaporto e documentazione di viaggio e, in caso di superamento dei termini per il silenzio-assenso, presentazione di copia della domanda e dei documenti contrassegnati dallo Sportello unico
· Il titolare di permesso per motivi familiari come pure il familiare titolare di carta di soggiorno e’ iscritto obbligatoriamente al SSN
Il titolare di permesso per motivi familiari può
o svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire il permesso di soggiorno alla scadenza
o iscriversi a corsi di studio o di formazione











