Il permesso di soggiorno

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PERMESSO DI SOGGIORNO

· Richiesta del permesso, in questura, entro 8 gg. lavorativi dall’ingresso; l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero.
· I permessi di soggiorno per motivi familiari, in caso di ricongiungimento, o per lavoro subordinato o, solo in caso di conversione da studio o formazione, per lavoro autonomo sono richiesti presso lo Sportello unico pur essendo rilasciati dalla questura; sono consegnati dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali dinieghi
· Richiesta obbligatoria in tutti i casi in cui il soggiorno superi gli 8 gg. lavorativi
· I turisti provenienti da paesi in esenzione dal visto e soggiornanti per meno di 30 gg. possono chiedere il permesso di soggiorno in frontiera, compilando apposito modulo; la ricevuta equivale al permesso di soggiorno
· Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rilascio del permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno, per motivi diversi da lavoro, studio e familiari, di durata < 3 mesi, i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata e i casi di soggiorno per lavoro stagionale di durata < 30 gg.)

· Requisito per il rilascio: possesso dei requisiti per l'ingresso
· Documentazione necessaria in generale:

o      passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalità, anno e luogo di nascita del richiedente
o      disponibilità di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

· Documentazione eventualmente richiesta per lo specifico permesso:
o      esigenza di soggiorno per il tempo richiesto
o      disponibilità di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva Ministro dell’interno sui mezzi di sussistenza; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico
o      disponibilità di ulteriori risorse
o      disponibilità di alloggio
· Richieste foto tessera in 4 copie e indicazione di generalità complete, anche per eventuali figli minori da iscrivere nel permesso, e di motivi e luogo del soggiorno


 
· Condizione per rilascio permesso: assolvimento obblighi in materia sanitaria:
o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi
o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi
o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi
 
 
· Richiesta di rinnovo del permesso: prima della scadenza, almeno
    90 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato)
    60 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato)
        30 gg. (se rilasciato per altri motivi)

· Requisiti per il rinnovo:
o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio: di norma,
§       possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, T.U. circ. Mininterno 24/2/03)
§ mezzi di sostentamento per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01.,
§  assolvimento obblighi in materia sanitaria
§       disponibilità di alloggio (in alcuni casi)
§       assenza di motivi ostativi (la condanna per uno dei reati ostativi all’ingresso non e’ però motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, ecc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003)
o      eventuali requisiti specifici

· Il permesso riporta il domicilio eletto dallo straniero; le variazioni di domicilio devono essere comunicate alla questura entro 15 gg. (salvo il caso di straniero iscritto all’anagrafe)

· I titolari di permessi rilasciati da altri Paesi UE possono soggiornare in Italia fino a 90 gg. (nell'arco di un semestre); obbligo di dichiarazione di soggiorno entro 8 gg. lavorativi (sanzioni pecuniarie in caso di trasgressione; espulsione trascorsi 60 gg.)