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L'ingresso in Italia
INGRESSO IN ITALIA
VISTO D’INGRESSO:
· visto d’ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana; per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti rilasciati da Paesi Schengen
· Richiesto in caso di ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg. o per ingressi (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri)
· Visto non richiesto in caso di presentazione di domanda di asilo considerata ammissibile o di applicazione del regime di protezione temporanea
· Lo straniero privo di visto richiesto (salvo il caso di domanda di asilo ammissibile o di regime di protezione temporanea) e’ respinto.
DOCUMENTI RICHIESTI:
o passaporto valido o documento equivalente.
o documentazione relativa
- finalità del viaggio
- mezzi di trasporto utilizzati
- disponibilità mezzi sufficienti (ai sensi della direttiva del Ministro dell’interno 1/3/00, G.U. 17/3/00) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro) e soggiorno)
- condizioni di alloggio
o documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio 2000 sulla “Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)
· La disponibilità di mezzi di sostentamento e’ dimostrabile (Direttiva del Ministro dell’interno) con esibizione di valuta, fideiussione, polizza fideiussoria, titoli di credito o titoli di servizio prepagati, altri mezzi comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito
DINIEGO DEL VISTO:
o mancanza dei requisiti previsti
o pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, comma 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertà sessuale, il favoreggiamento migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attività illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione;
o pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione
o esistenza di motivi che richiederebbero l’espulsione
o esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen
· Comunicazione scritta allo straniero cui e’ rilasciato il visto, in lingua comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, su principali diritti e doveri relativi a ingresso e soggiorno in Italia
· Ingresso consentito solo dai valichi autorizzati, salvo casi di forza maggiore (sbarco autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell’aeroporto, previa comunicazione al questore; controlli di frontiera eseguiti dall’ufficio di polizia del posto)
· Ammissione dello straniero possibilmente condizionata a ulteriori controlli in frontiera:
o possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto
o possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalità del viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)
o assenza di motivi ostativi all’ingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen, condanne ostative, divieti di reingresso pendenti)
o rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale












