Agenzia d'affari

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AGENZIA PUBBLICA D’AFFARI

A) INFORMAZIONI

a) Notizie generali 
 Per attività di agenzia pubblica d’affari si intende l’attività d’impresa, comunque organizzata, che ha ad oggetto l’intermediazione tra i privati nella conclusione di affari tra loro e che presta la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
 Per intraprendere l’attività di agenzia di affari è sufficiente presentare una denuncia in luogo di autorizzazione ai sensi dell’art. 19 L. 241/90 (d.i.a.) al Comune, salvo che per le agenzie d’affari che abbiano ad oggetto attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni, che sono di competenza statale.

b) Requisiti per l’attività
· Sede operativa nel Comune di presentazione della d.i.a.
· Iscrizione nei registri  della Camera di Commercio
· Possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del D.Lgs 114/98 che prevede: <<Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione: 1) coloro che sono stati dichiarati falliti; 2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza>>.
 
                                                           B) IL PROCEDIMENTO

a) Denuncia in luogo di autorizzazione
 Il titolare o il legale rappresentante della società che vuole intraprendere l’attività di agenzia d’affari deve presentare al Comune sede dell’attività una denuncia di inizio attività, su apposita modulo che deve contenere:
· Generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale o, in caso di persona giuridica, ragione sociale o denominazione, sede legale dell’impresa, Codice Fiscale o P. IVA)
· Denominazione o ragione sociale, nonché sede legale dell’agenzia (impresa individuale o società)
· Ubicazione e descrizione dei locali sede dell’agenzia
· Descrizione dell’attività che si intende esercitare
· Eventuale nomina di rappresentante
· Recapito telefonico
· Certificazione od autocertificazione requisiti morali


Modulistica
D.I.A.  agenzia d’affari 

Allegati
● Registro operazioni giornaliere che va vidimato dall’Ufficio Commercio
● Fotocopia documento di riconoscimento (ove il modulo non venga firmato davanti al di dipendente addetto)
 

b) Inizio dell’attività
 Ai sensi dell'art. 19 L. 241/90, come da ultimo modificato, cui si rinvia integralmente, l’agenzia può iniziare ad operare decorsi 30 giorni da quello di presentazione della d.i.a. al Comune (a tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo) e dopo la vidimazione del registro delle operazioni giornaliere.


c) Cessazione dell’attività
 La d.i.a ha validità illimitata, fino a comunicazione da parte dell’agenzia di cessazione dell’attività. Tale comunicazione non può intervenire dopo la cessazione.

d) Costo del procedimento
n. 1 marca da bollo da €. 11,00 sulla d.i.a.

C) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 112/1998, art. 163, in attuazione capo I L. 59/1997
- art. 115 e seguenti T.U.L.P.S
- art. 204 e ss. R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Referente: Sig.ra Daniela Cattini
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,15.
Telefono: 0371/409-307