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Forme speciali di vendita - Spacci interni
FORME SPECIALI DI VENDITA - SPACCI INTERNI
A) INFORMAZIONI
a) Notizie generali
E’ una forma speciale di vendita al dettaglio prevista dall’art. 16 D.LGS. n. 114 del 31.03.1998 (Decreto Bersani). Essa consiste nella vendita di prodotti a favore dei propri dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo per accedervi. Per essere tale, la vendita in spacci interni deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso alla pubblica via.
Per esercitare l’attività è sufficiente una denuncia in luogo di autorizzazione (comunicazione), da presentarsi al Comune competente 30 giorni prima del suo inizio. L’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
b) Requisiti per l’attività
L’art. 5 del D.LGS. 114/98, disciplinante i requisiti morali, prevede: <<Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione: 1) coloro che sono stati dichiarati falliti; 2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza>>.
Per l’esercizio di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, inoltre, l’art. 5, comma 5, del D.LGS 114/98 prevede i seguenti requisiti professionali: aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS; essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio di cui alla legge 11/06/1971 n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375. Naturalmente in tal caso è richiesta anche autorizzazione sanitaria.
B) IL PROCEDIMENTO
a) Comunicazione
Per iniziare, subentrare, variare o cessare l’attività l’interessato deve presentare apposita comunicazione al Comune di apertura dello spaccio, utilizzando apposita modulistica contenente:
· generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale o, in caso di persona giuridica, ragione sociale o denominazione, sede legale dell’impresa, Codice Fiscale o P. IVA);
· recapito telefonico
· persona preposta alla gestione dello spaccio e dichiarazione sussistenza in capo ad essa dei requisiti morali ex art. 5 D.Lgs. 114 cit.
· l’oggetto della comunicazione (subingresso, apertura, trasferimento o altro di spaccio interno)
· ubicazione locale di svolgimento dell’attività
· superficie di vendita
· superficie complessiva dell’esercizio
· settore merceologico (alimentare o non alimentare)
· estremi certificato agibilità relativamente ai locali
· estremi autorizzazione sanitaria o del nulla - osta sanitario (per la vendita di prodotti alimentari)
Modulistica
Comunicazione vendita in spaccio interno (Modello COM4)
La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne trattiene una e ne restituisce all’interessato due vidimate, delle quali:
- 1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 1 deve essere conservata dall’interessato, in quanto costituisce il titolo per lo svolgimento dell’attività
Allegati:
● Fotocopia documento di riconoscimento (ove il modulo non venga firmato davanti al di dipendente addetto)
b) Inizio dell’attività
Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, l’Ufficio Commercio verifica la veridicità delle dichiarazioni che vi sono contenute. Ove venga accertata l’assenza di taluna delle condizioni previste dalla legge, ne viene data comunicazione all’interessato che può iniziare lo svolgimento dell’attività solo a regolarizzazione avvenuta, ai sensi della L. 241/90.
Ove entro i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione il Comune non comunichi nulla all’interessato, questi può iniziare l’attività.
c) Cessazione dell’attività
La comunicazione di cessazione non deve rispettare il termine dei 30 giorni (ossia si può cessare sin dalla presentazione della comunicazione, che però deve ).
d) Costo del procedimento
Nessuno
C) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
- Legge 241/90
Referente: Sig.ra Daniela Cattini
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,15.
Telefono: 0371/409-307












