Forme speciali di vendita - commercio elettronico

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COMMERCIO ELETTRONICO

A) INFORMAZIONI

a) Notizie generali 
 E’ una  forma speciale di vendita al dettaglio prevista dall’art. 21 in combinato disposto con l’art. 18  D.LGS. n. 114 del 31.03.1998 (Decreto Bersani). 
 Per esercitare l’attività è sufficiente presentare una denuncia in luogo di autorizzazione (comunicazione) al Comune competente per territorio, 30 giorni prima dell’inizio dell’attività stessa. L’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 Nel commercio elettronico è vietato inviare al consumatore prodotti senza  specifica richiesta, mentre  è consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi,  senza spese o vincoli a carico del consumatore stesso.
 La disciplina del commercio elettronico ha ad oggetto alla vendita di beni svolta tramite apparecchi elettronici e, pertanto, al rapporto (ri)venditore-consumatore finale. Essa, dunque, non si applica ad attività di intermediazione (svolta, ad esempio, da agenti di commercio, agenti di affari ecc...).

b) Requisiti per l’attività
 L’art. 5 del D.LGS. 114/98, disciplinante i requisiti morali, prevede: <<Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione: 1) coloro che sono stati dichiarati falliti; 2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza>>.
 Per  l’esercizio di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, inoltre, l’art. 5, comma 5, del D.LGS 114/98 prevede i seguenti requisiti professionali: aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS; essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio di cui alla legge 11/06/1971 n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375. Per il locale è necessaria idonea autorizzazione sanitaria.

B) IL PROCEDIMENTO
a) Comunicazione
 Per iniziare, variare o cessare l’attività l’interessato deve presentare apposita comunicazione al Comune di residenza della persona fisica o di sede legale della persona giuridica,utilizzando apposita modulistica contenente:
· Generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale o, in caso di persona giuridica, ragione sociale o denominazione, sede legale dell’impresa, Codice Fiscale o P. IVA);
· recapito telefonico
· oggetto dell’attività (vendita tramite apparecchi elettronici)
· settore merceologico (alimentare o non alimentare)
· deposito merci
· sito WEB

Modulistica
 Comunicazione commercio elettronico (Modello COM6bis

 La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne trattiene una e ne restituisce all’interessato due vidimate, delle quali:
 - 1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - 1 deve essere conservata dall’interessato, in quanto costituisce il titolo per lo svolgimento dell’attività

Allegati:
● Fotocopia documento di riconoscimento (ove il modulo non venga firmato davanti al di dipendente addetto)

b) Inizio dell’attività
 Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, l’Ufficio Commercio verifica la veridicità delle dichiarazioni che vi sono contenute. Ove venga accertata l’assenza di alcune delle condizioni previste dalla legge, ne viene data comunicazione all’interessato che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività solo a regolarizzazione avvenuta, ai sensi della L. 241/90.
 Ove entro i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione il Comune non comunichi nulla all’interessato, questi può iniziare l’attività.

c) Cessazione dell’attività
La comunicazione di cessazione non deve rispettare il termine dei 30 giorni (ossia si può cessare sin dalla presentazione della comunicazione).

d) Costo del procedimento
Nessuno

C) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
- Legge 241/90

Referente: Sig.ra Daniela Cattini
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,15.
Telefono: 0371/409-307