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Somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (trasferimento)
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PUBBLICO ESERCIZIO – TRASFERIMENTO
A) INFORMAZIONI
a) Generalità
Il soggetto già autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande può trasferire l'attività in altri locali, purchè nell’ambito del territorio comunale. All’uopo è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione, da parte del Dirigente dell’Ufficio Commercio e Attività Produttive. Essa è necessaria in quanto contiene il riferimento a diversi locali ed alla autorizzazione sanitaria riferita agli stessi.
b) Requisiti per l’esercizio dell’attività
Per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande la Legge Regionale 30/03 richiede il possesso di determinati requisiti morali e professionali.
L’art. 5 LR 30/03 richiede il possesso dei requisiti morali in capo al titolare ed esercente dell’attività; in caso di persone giuridiche, in capo al legale rappresentante, ai soci e a tutti i membri del consiglio di amministrazione; in caso di delega all’attività di somministrazione, anche in capo al delegato. L’art. 5 LR 30 cit. prescrive:
<<Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
a) sono stati dichiarati falliti;
b) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
c) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
f) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed f) il divieto di ottenere l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.>>
Ai sensi dell’art. 6 LR 30/03, inoltre, l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato anche al possesso, in capo al titolare dell’impresa individuale o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, di uno dei seguenti requisiti professionali:
<<a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un’altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
b) aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Sono ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera b) coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS>>.
Ove il requisito professionale non sia posseduto dalla persona fisica titolare o dal legale rappresentante della società è possibile delegare un soggetto che ne sia in possesso (c.d. preposto).
b) Requisiti dei locali per l’esercizio dell’attività
· autorizzazione sanitaria;
· agibilità edilizia;
· rispondenza ai criteri di sorvegliabilità ex DM 564/92;
L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico –sanitaria, nonché quelle di destinazione d’uso di inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi.
B) IL PROCEDIMENTO
a) Domanda
L’interessato (persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica autorizzata) deve presentare o spedire all’Ufficio Protocollo domanda in bollo indirizzata all’Ufficio Commercio.
La domanda deve contenere i seguenti elementi:
· Generalità del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, nazionalità e CF; se trattasi di persona giuridica: ragione sociale o denominazione, sede legale, CF o P.IVA);
· recapito telefonico;
· nuova ubicazione dell’esercizio;
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della LR 30/03
· superficie indicativa di somministrazione e di servizio e di altre eventuali attività.
Modulistica:
Istanza di trasferimento
Allegati:
· Planimetria in scala non inferiore 1:100 sottoscritta da tecnico abilitato
· Certificazione o autocertificazione conformità urbanistico/edilizia
· Certificazione o autocertificazione agibilità locali
· Richiesta di certificato prevenzione incendi e poi certificato prevenzione incendi (solo nei casi previsti dalla legge)
· Documentazione previsione impatto acustico
· Richiesta di autorizzazione sanitaria e poi autorizzazione sanitaria
· Documentazione previsione impatto acustico
· Documentazione disponibilità locali
· Originale delle autorizzazioni comunali possedute
· Fotocopia documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione della domanda non avvenga in presenza del dipendente addetto)
L’Ufficio Commercio provvede a comunicare eventuali irregolarità o incompletezze. Le domande possono essere regolarizzate o completate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento (45 giorni) rimane sospeso.
c) Rilascio dell’autorizzazione
Il dirigente dell’Ufficio Commercio e Attività Produttive, sussistendone le condizioni di legge, rilascia l’autorizzazione con riferimento ai nuovi locali. Il termine per la conclusione del procedimento è di 45 giorni (salve sospensioni per esigenze istruttorie).
d) Costo del procedimento
2 marche da bollo da 14,62 Euro (1 per l’istanza e 1 per l’autorizzazione)
B) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 287/91
- Legge Regionale Lombardia 24/12/ 2003, n. 30
- TULPS - RD 18 giugno 1931, n.773
- Regolamento per l'esecuzione del TULPS - RD 6 maggio 1940, n. 635
- DGR Lombardia VII/17516 del 17/05/2004 (Indirizzi generali attuativi della LR 30/03)
- Circolare Regione Lombardia 30/07/2004, n. 31 (Chiarimenti operativi su legge 30, sugli indirizzi generali e sui corsi abilitanti)
- Ordinanza orari pubblici esercizi
Referente: Francesca Tarenzi - tel.: 0371/409306












