Somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (subingresso)

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SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN  PUBBLICO ESERCIZIO – SUBINGRESSO

A) INFORMAZIONI

a) Generalità
 Il subentro nella titolarità di un’azienda di bar, ristorante, osteria, pub e simili può avvenire per atto tra vivi (cessione o affitto d'azienda d’azienda, cessione di quote sociali, ect.) o per atto a causa di morte (per esempio, testamento). Esso comporta la reintestazione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande a favore del subentrante, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla Legge.
 Per ottenere la reintestazione il subentrante (persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica) deve  presentare una comunicazione all’Ufficio Commercio e Attività Produttive del Comune di Lodi.
Sussistendone le condizione di legge, il Dirigente dell’ Ufficio Commercio reintesta l’autorizzazione a favore del subentrante.
 Si ricorda che non esistono più diverse tipologie di pubblici esercizi, ma una tipologia unica, denominata “esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione”. La somministrazione è autorizzata nei limiti della specifica autorizzazione sanitaria. Pertanto, il soggetto subentrante, che  voglia ampliare il contenuto dell’autorizzazione sanitaria di cui richieda l’aggiornamento, deve denunciare all’ASL le ulteriori attività che intenda svolgere. 

b) Requisiti per l’esercizio dell’attività
 Per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande la Legge Regionale 30/03 richiede il possesso di determinati requisiti morali e professionali.

 L’art. 5 LR 30/03 richiede il possesso dei requisiti morali in capo al titolare ed esercente dell’attività; in caso di persone giuridiche, in capo al legale rappresentante, ai soci e a tutti i membri del consiglio di amministrazione; in caso di delega all’attività di somministrazione, anche in capo al delegato. L’art. 5 LR 30 cit. prescrive:
<<Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
a) sono stati dichiarati falliti;
b) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
c) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
f) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed f) il divieto di ottenere l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.>>

 Ai sensi dell’art. 6 LR 30/03, inoltre, l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato anche al possesso, in capo al titolare dell’impresa individuale o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, di uno dei seguenti requisiti professionali:
<<a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un’altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
b) aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Sono ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera b) coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS>>.
Ove il requisito professionale non sia posseduto dalla persona fisica titolare o dal legale rappresentante della società è possibile delegare un soggetto che ne sia in possesso (c.d. preposto).

b) Requisiti dei locali per l’esercizio dell’attività
· autorizzazione sanitaria;
· agibilità edilizia;
· rispondenza ai criteri di sorvegliabilità ex DM 564/92;
 L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico –sanitaria, nonché quelle di destinazione d’uso di inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi.

B) IL PROCEDIMENTO 

a) Comunicazione
 Va indirizzata all’Ufficio Commercio del Comune di Lodi, da parte dell'interessato, titolare o legale rappresentante della ditta/società esercente l'attività e deve contenere:

· generalità del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, nazionalità, CF)
· ragione sociale o denominazione, sede legale, P.IVA o CF dell'impresa (Ditta Individuale/Società)
· recapito telefonico;
· certificazione o autocertificazione possesso dei requisiti morali ex art. 5 LR 30/03
· certificazione o autocertificazione possesso dei requisiti professionali ex art. 6 LR 30/03
· indicazione del precedente titolare e causa del subentro
· ubicazione dell'esercizio in cui si subentra
· tipo di attività che si svolge nell’esercizio, secondo le denominazioni regionali
· eventuale persona delegata alla somministrazione (in possesso dei requisiti morali e professionali necessari)
· superficie indicativa di somministrazione, di servizio e di eventuali altre attività  (commerciale o di servizi)
· altre indicazioni contenute nella modulistica

Modulistica:
Comunicazione di subingresso in pubblico esercizio

Allegati:
· Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario ove la domanda venga firmata davanti al dipendente addetto);
· Fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità;
· Originale delle autorizzazioni comunali eventualmente possedute;
· Fotocopia atto dispositivo dell'azienda (compravendita, cessione di quote, affittanza d'azienda, verbali per cambio legale rappresentante, cambio ragione sociale, successione, donazione, gestione, trasformazione, ecc.)
· Fotocopia atto da cui risulti disponibilità dei locali;
· Delega per il requisito professionale firmata dal delegante e dal delegato;
· Dichiarazione del possesso dei requisiti morali da parte degli altri soggetti indicati nell'art.5 L. 30/03, con fotocopia dei loro documenti di riconoscimento;
· Aggiornamento autorizzazione sanitaria (richiesta di aggiornamento in attesa dell'aggiornamento stesso);
· In caso di contestuale trasferimento, anche allegati richiesti nel modulo relativo al trasferimento

 L’Ufficio Commercio provvede a comunicare eventuali irregolarità o incompletezze. Le domande possono essere regolarizzate o completate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento (45 giorni) rimane sospeso.
 
c) Rilascio dell’autorizzazione
 Il dirigente dell’Ufficio Commercio e Attività Produttive, sussistendone le condizioni di legge, reintesta l’autorizzazione al subentrante. Il termine per la conclusione del procedimento è di 45 giorni (salve sospensioni per esigenze istruttorie).

d) Costo del procedimento
 1 marca da bollo da 14,62 Euro (per l’autorizzazione)

B) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Legge 287/91
- Legge Regionale Lombardia 24/12/ 2003, n. 30
- TULPS - RD 18 giugno 1931, n.773
- Regolamento per l'esecuzione del TULPS -  RD 6 maggio 1940, n. 635
- DGR Lombardia VII/17516 del 17/05/2004 (Indirizzi generali attuativi della LR 30/03)
- Circolare Regione Lombardia 30/07/2004, n. 31 (Chiarimenti operativi su legge 30, sugli indirizzi generali e sui corsi abilitanti)
- Ordinanza orari pubblici esercizi

Referente: Francesca Tarenzi - 0371/ 409306