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Noleggio senza conducente
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
a) Informazioni e procedimento
L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività (d.i.a.), ai sensi dell’art. 19 L. 241/90, sia nel Comune della sede legale che nel Comune di ogni articolazione commerciale dell’impresa.
Il Comune fa solo da tramite. Infatti, entro 5 giorni dalla ricezione, trasmette la d.ia. al Prefetto, il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività, nelle ipotesi di cui all’art. 11, comma 2, RD 773/31, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Modulistica: Dia noleggio senza conducente
b) Normativa di riferimento
DPR 19 dicembre 2001, n. 481
Referente: Sigra Daniela Cattini
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,15.
Telefono: 0371/409-307











