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Commercio su aree pubbliche-Itinerante
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
(TIPO B)
A) INFORMAZIONI
a) Notizie generali
Per esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante dei prodotti del settore alimentare e non alimentare è necessaria l’autorizzazione per il commercio su area pubblica itinerante (TIPO B), rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Commercio e Attività Produttive del Comune di residenza (o di sede legale) dell’interessato.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante consente: a) la partecipazione alle fiere che si svolgono nell’ambito della regione cui appartiene il comune che ha rilasciato l’autorizzazione; b) la partecipazione alle fiere in tutta Italia; c) la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio o di cura, di intrattenimento e svago; d) la partecipazione alla spunta nei mercati della regione di rilascio.
A uno stesso operatore non può essere rilasciata più di un’autorizzazione.
L’autorizzazione può essere revocata qualora: a) l’operatore non sia più in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 del D.LGS. 114/98; b) l’operatore non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga in caso di comprovata necessità; c) sospenda l’attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi; d) il titolare dell’autorizzazione premuoia, ove entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione.
b) Requisiti per l’attività
L’operatore deve possedere i requisiti morali di cui all’art. 5 del D.LGS. 114/98, che prevede: <<Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione: 1) coloro che sono stati dichiarati falliti; 2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza >>.
Inoltre, l’operatore che intenda esercitare la vendita su aree pubbliche di prodotti di tipo alimentare deve possedere anche i requisiti professionali di cui all’art. 5, comma 5, D.LGS 114/98, ossia: <<aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS; di essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio di cui alla legge 11/06/1971 n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375>>.
B) IL PROCEDIMENTO
1) Rilascio di nuova autorizzazione
a) Domanda
La domanda per il rilascio di nuova autorizzazione di commercio su area pubblica di TIPO B viene presentata dalla persona fisica o dal legale rappresentante della Persona giuridica (impresa individuale/società), all’Ufficio Commercio del Comune di residenza della persona fisica o della sede legale della persona giuridica.
La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
● Generalità complete del richiedente (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, CF)
● Ragione Sociale, sede legale e CF (o P.IVA) dell’impresa (Ditta Individuale/Società)
● Possesso requisiti morali di cui all’art. 5 D.LGS. 114/98
● Possesso requisiti professionali, per chi intende esercitare commercio nel settore alimentare
● Settore merceologico (alimentare o non alimentare)
● Di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante
Allegati:
● Fotocopia documento di riconoscimento
● Nel caso di somministrazione, copia nulla-osta sanitario per somministrazione
● Nel caso di vendita prodotti alimentari, copia documentazione attestante possesso del requisito professionale.
Modulistica:
Domanda per autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo itinerante – TIPO B (link)
c) Rilascio dell’autorizzazione
Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, avviene il rilascio dell’autorizzazione. Salvo interruzioni per esigenze istruttorie, ove entro 90 giorni dal ricevimento della domanda il Comune non comunichi all’interessato un provvedimento di diniego, la domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta (silenzio-assenso).
d) Costo del procedimento:
2 marche da Bollo da € 14,62 (1 per la domanda, 1 per il rilascio dell’autorizzazione).
2) Subingresso in precedente autorizzazione (per cessione d’azienda, affitto d’azienda od altro)
a) Generalità
L’atto dispositivo dell’azienda comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa, a condizione che:
1) il subentrante abbia i requisiti ex art. 5 D.LGS. 114/98
2) sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda.
b) Comunicazione di subingresso
Va presentata da parte del subentrante al Comune di sua residenza (o sede legale, nel caso di persona giuridica) entro quattro mesi dal subingresso stesso, salve le proroghe previste dalla legge, e deve contenere le seguenti indicazioni:
● Generalità complete del subentrante (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, CF)
● Ragione Sociale, sede legale e CF (o P.IVA) dell’impresa (Ditta Individuale/Società)
● Possesso requisiti morali di cui all’art. 5 D.LGS. 114/98
● Possesso requisiti professionali, per chi intende esercitare commercio nel settore alimentare
● Settore merceologico (alimentare o non alimentare)
● Di non possedere altra autorizzazione itinerante
● Indicazione del precedente titolare ed estremi sua autorizzazione
Allegati:
● Fotocopia documento di riconoscimento
● Nel caso di somministrazione, copia nulla-osta sanitario per somministrazione
● Nel caso di vendita prodotti alimentari, copia documentazione attestante possesso del requisito professionale.
● Fotocopia atto dispositivo dell’azienda, con estremi della registrazione presso il Registro delle Imprese
c) Costo del procedimento: 1 marca da Bollo da € 14,62 (per il rilascio dell’autorizzazione).
Modulistica:
Comunicazione di subingresso in autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo itinerante – TIPO B
C) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
L.R. 15 del 21 marzo 2000
Regolamento locale per l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche
Referente: Sig. Mauro Getilli
Dal lunedì al mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,15.
Telefono: 0371/409-308











