Commercio su aree pubbliche-Con posteggio in concessione

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A) INFORMAZIONI

a) Notizie generali
Per esercitare il commercio su area pubblica di prodotti del settore alimentare e non alimentare, su posteggio dato in concessione per 10 anni (generalmente sulle aree mercati comunali), sono necessarie la concessione di un posteggio per 10 anni e  l’autorizzazione per il commercio su area pubblica di TIPO A, rilasciate dal Dirigente dell’Ufficio Commercio e Attività Produttive del Comune sede del posteggio.

L’autorizzazione di tipo A) consente: 1) il commercio su un posteggio dato in concessione per 10 anni; 2) il commercio in forma itinerante nella Regione di rilascio; 3) la partecipazione alla spunta nei mercati della Regione di rilascio; 4) la partecipazione alle fiere in tutto il territorio nazionale.  Il titolare di questo tipo di autorizzazione non può esercitare l’attività di itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

L’autorizzazione può essere revocata qualora: a) l’operatore non sia più in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 del D.LGS. 114/98; b) l’operatore non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga in caso di comprovata necessità; c) l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, salva assenza per malattia, gravidanza e servizio militare; d) il titolare dell’autorizzazione premuoia, ove entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione.

b) Requisiti per l’attività
L’operatore deve possedere i requisiti morali di cui all’art. 5 del D.LGS. 114/98, che prevede: <<Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione: 1) coloro che sono stati dichiarati falliti; 2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza >>.

Inoltre, l’operatore che intenda esercitare la vendita su aree pubbliche di prodotti di tipo alimentare deve possedere anche i requisiti professionali di cui all’art. 5, comma 5, D.LGS 114/98, ossia: <<aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS; di essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio di cui alla legge 11/06/1971 n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375>>.

B) IL PROCEDIMENTO

1) Rilascio di nuova autorizzazione su posteggio in aree mercatali

a) Assegnazione dei posteggi. Bando di concorso
Sul BURL viene pubblicato un bando contenente l’elenco dei posteggi liberi.
 
b) Domanda per  ottenere l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando, l’interessato (persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica) presenta apposita domanda per autorizzazione su posteggio in concessione, indirizzata all’Ufficio Commercio del Comune sede del posteggio.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
● Generalità complete del richiedente (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, CF)
● Ragione Sociale, sede legale e CF (o P.IVA) dell’impresa (Ditta Individuale/Società)
● Possesso requisiti morali di cui all’art. 5 D.LGS. 114/98
● Possesso requisiti professionali, per chi intende esercitare commercio nel settore alimentare
● Denominazione del mercato, giorno di svolgimento, indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione
● Settore merceologico (alimentare o non alimentare)
● Di non possedere più di un’autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato

Allegati:
● Fotocopia documento di riconoscimento
● Nel caso di somministrazione, copia nulla-osta sanitario per somministrazione
● Nel caso di vendita prodotti alimentari, copia documentazione attestante possesso del requisito professionale.

Modulistica:
Domanda per autorizzazione al commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione – TIPO A 

c) Graduatoria
 Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune pubblica la graduatoria, stilata secondo i criteri ex LR 15/00. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione, secondo le modalità ex art. 5 LR 15/00.

d)Rilascio autorizzazione e concessione del posteggio
Avviene, in applicazione della graduatoria, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.
 
d) Costo del procedimento
1) 3 marche da Bollo da € 14,62 (1 per la domanda, 1 per la concessione di suolo pubblico, 1 per il rilascio dell’autorizzazione).

2) TOSAP da corrispondere a seguito dell’assegnazione del posteggio

3) Subingresso (per atto tra vivi o a causa di morte) in precedente autorizzazione e concessione

a) Generalità
L’atto dispositivo dell’azienda comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa, a condizione che:
1) il subentrante abbia i requisiti ex art. 5 D.LGS. 114/98
2) sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda.

b) Comunicazione di subingresso
Va presentata da parte del subentrante entro quattro mesi dal subingresso stesso, salve le proroghe previste dalla legge, e deve contenere le seguenti indicazioni:
● Generalità complete del subentrante (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, CF)
● Ragione Sociale, sede legale e CF (o P.IVA) dell’impresa (Ditta Individuale/Società)
● Possesso requisiti morali di cui all’art. 5 D.LGS. 114/98
● Possesso requisiti professionali, per chi intende esercitare commercio nel settore alimentare
● Denominazione del mercato, giorno di svolgimento, indicazione delle del posteggio cui si subentra
● Settore merceologico (alimentare o non alimentare)
● Di non possedere più di un’autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato
● Indicazione del precedente titolare ed estremi sua autorizzazione
 
Allegati:
● Fotocopia documento di riconoscimento
● Nel caso di somministrazione, copia nulla-osta sanitario per somministrazione
● Nel caso di vendita prodotti alimentari, copia documentazione attestante possesso del requisito professionale.
● Fotocopia atto dispositivo dell’azienda, con estremi della registrazione presso il Registro delle Imprese
c) Costo del procedimento: 1 marca da Bollo da € 14,62 (per il rilascio dell’autorizzazione).

Modulistica:
Comunicazione di subingresso in autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione per 10 anni  – TIPO A 

C) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
L.R. 15 del 21 marzo 2000
Regolamento locale per l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche

Referente: Sig. Mauro Getilli
Dal lunedì al mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,15.
Telefono: 0371/409-308