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Vendite straordinarie (liquidazione, promozione, fine stagione)
VENDITE STRAORDINARIE
A) INFORMAZIONI
a) Notizie generali
Nelle vendite straordinarie l’esercente offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Sono di tre tipi: di liquidazione, di fine stagione e promozionali.
B) VENDITE DI LIQUIDAZIONE
a) Definizione
Sono quelle effettuate dall’operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:
a) cessazione dell’attività commerciale (praticabile in qualunque periodo dell’anno; durata massima: 13 settimane; divieto per il titolare di aprire nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali per i 6 mesi successivi alla liquidazione)
b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell’azienda, salvo che la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate (praticabile in qualunque periodo dell’anno; durata massima: 13 settimane; divieto per il titolare di aprire nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali per i 6 mesi successivi alla liquidazione)
c) trasferimento dell’azienda in altro locale (praticabile in qualunque periodo dell’anno; durata massima: 13 settimane)
d) trasformazione o rinnovo dei locali (liberamente praticabile in febbraio ed agosto; non praticabile nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e dal 25 novembre al 31 dicembre; durata massima: 6 settimane e per una sola volta in ciascun anno solare; l’esercente deve chiudere l’esercizio per un periodo pari a 1/3 della durata della liquidazione e, comunque, per almeno 7 giorni, decorrenti dalla cessazione della stessa).
Nelle ipotesi a), b) e c) le autorizzazioni o abilitazioni all’attività di vendita al dettaglio rimangono valide per la durata della liquidazione e, comunque, non oltre le tredici settimane.
È vietato:
- effettuare la liquidazione con il sistema del pubblico incanto
- introdurre nei locali e nelle pertinenze dell’esercizio merci del genere di quelle offerte in liquidazione, acquistate a qualunque titolo, anche in conto di deposito.
b) Comunicazione
Per effettuare la liquidazione è necessario fare una comunicazione al Comune sede dell’esercizio almeno 15 gg. prima, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale comunicazione, in particolare, deve contenere:
· Indicazione motivo liquidazione
· Ubicazione dei locali in cui si effettua la vendita
· Data inizio e cessazione della vendita
· Merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione delle quantità
· Indicazione, anche mediante allegazione in copia, comunicazione cessazione attività o di rinuncia all’autorizzazione per le grandi e medie strutture (nell’ipotesi di cessazione dell’attività)
· Indicazione, anche mediante allegazione in copia, dell’atto registrato che attesti l’avvenuto trasferimento (nell’ipotesi di cessione o trasferimento in gestione dell’attività)
· Indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie (nell’ipotesi di trasformazione o rinnovo locali di rilevante entità, secondo la LR 22/00)
· Descrizione natura effettiva dell’intervento di rinnovo (nell’ipotesi di operazioni di rinnovo di minore entità, secondo la LR 22/00)
· Esatta indicazione del periodo di chiusura (nell’ipotesi di trasformazione o rinnovo locali)
Modulistica: Comunicazione vendita straordinaria di liquidazione
Allegati:
· Copia comunicazione di cessazione attività o di rinuncia all’autorizzazione per le grandi e medie strutture (nell’ipotesi di cessazione dell’attività)
● In alternativa all’indicazione degli estremi nella comunicazione, copia comunicazione di cessazione attività o di atto di rinuncia all’autorizzazioni per le grandi e medie strutture (nell’ipotesi di cessazione dell’attività)
● Copia dell’atto registrato che attesti l’avvenuto trasferimento (nell’ipotesi di cessione o trasferimento in gestione dell’attività. È in facoltà dell’esercente produrlo entro il termine di durata della liquidazione)
● Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario ove la domanda venga firmata davanti al dipendente addetto)
● In alternativa all’indicazione degli estremi nella comunicazione, copia comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie (nell’ipotesi di trasformazione o rinnovo locali di rilevante entità, secondo la LR 22/00)
c) Costo
Nessuno
C) VENDITE DI FINE STAGIONE
(c.d. SALDI)
a) Definizione e modalità di svolgimento
Sono quelle effettuate al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
Possono essere svolte solo in due periodi dell’anno, stabiliti dalla Giunta Regionale. In tali periodi l’esercente può effettuarli, senza necessità di comunicazione.
D) VENDITE PROMOZIONALI
a) Definizione e modalità di svolgimento
Sono quelle effettuate al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Non possono svolgersi in periodi di saldi, né nei trenta giorni antecedenti, né comunque dal 25 novembre al 31 dicembre. Le promozionali di prodotti alimentari, per l’igiene della persona e della casa possono svolgersi in qualunque periodo dell’anno.
Per effettuare le vendite promozionali non è più necessaria alcuna comunicazione. Basta osservare le prescrizioni relative al periodo di svolgimento.
C) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
- LR 22/00, come mod.
Referente: Sigra Daniela Cattini
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,15.
Telefono: 0371/409-307











