Esercizi comm. con sup. di vendita da 250 a 2500mq (Medie strutture)

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MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
(superficie di vendita da 250 a 2500 mq)

A) INFORMAZIONI

a) Notizie generali 
 Tali esercizi sono quelli la cui superficie di vendita va dai 250 ai 2500  mq.
Per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di superficie delle medie strutture è necessaria autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio.

b) Requisiti per l’attività
 L’art. 5 del D.LGS. 114/98, in merito ai requisiti morali, prevede: <<Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione: 1) coloro che sono stati dichiarati falliti; 2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza>>.
 Per  l’esercizio di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, inoltre, l’art. 5, comma 5, del D.LGS 114/98 prevede i seguenti requisiti professionali: aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS; essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio di cui alla legge 11/06/1971 n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375. Naturalmente in tal caso è richiesta anche autorizzazione sanitaria.

B) IL PROCEDIMENTO

                       1) Nuova apertura, Ampliamento, Trasferimento
a) Istanza
 Per l’apertura, l’ampliamento, il trasferimento è necessario proporre apposita istanza al Comune sede dell’attività.
La domanda deve indicare:
· Generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale o, in caso di persona giuridica, ragione sociale o denominazione, sede legale dell’impresa, Codice Fiscale o P. IVA)
· Recapito telefonico
· Certificazione o autocertificazione possesso dei requisiti di cui all’art. 5 LR 30
· Settore merceologico dell’esercizio (alimentari o non alimentare)
· Ubicazione (Via e n. civico) dell’esercizio
· Superficie adibita alla vendita
· Eventuali comunicazioni ex art. 10, commi 2 e 3  D.Lgs 114
· Estremi autorizzazione sanitaria (nel caso di settore alimentare)
· Altre indicazioni contenute nella modulistica

 
Modulistica: Domanda di autorizzazione apertura, trasferimento, ampliamento media struttura di vendita

Allegati:
● copia documento di riconoscimento del richiedente (ove il modulo non venga firmato davanti al dipendente addetto)
● copia planimetria in scala dei locali
● copia Denuncia di Inizio Attività ex articolo 4 e 5 LR 22/99,  nel caso di opere edilizie che ne siano soggette
● copia autorizzazione sanitaria
● altri allegati indicati nella modulistica

 L’istanza  va presentata in 3 copie al Comune che ne trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate di cui:
- 1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 1 deve essere conservata dall’interessato. In quanto costituisce titolo che consente lo svolgimento dell’attività.

b) Rilascio dell’autorizzazione
 Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, ricorrendone le condizioni di legge, il Dirigente dell’Ufficio Commercio rilascia l’autorizzazione.
Qualora entro tale termine non venga comunicato un esplicito provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta (silenzio - assenso).

c) Costo del procedimento
2 marche da bollo: 1 per l’istanza ed 1 per l’autorizzazione.                                                          2) Subingresso
1) Comunicazione

 Avviene per effetto di cessione, affitto o altri atti dispositivi dell’azienda.
 La comunicazione indirizzata all’Ufficio Commercio, presentata dal titolare o dal legale rappresentate della persona giuridica,  da redigere su apposita modulistica , deve contenere le seguenti indicazioni:

· Generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale o, in caso di persona giuridica, ragione sociale o denominazione, sede legale dell’impresa, Codice Fiscale o P. IVA)
· Recapito telefonico
· Oggetto della comunicazione (subingresso)
· Certificazione o autocertificazione possesso dei requisiti di cui all’art. 5 LR 30
· Settore merceologico dell’esercizio (alimentari o non alimentare)
· Ubicazione (Via e n. civico) dell’esercizio
· Superficie adibita alla vendita
· Estremi aggiornamento autorizzazione sanitaria (se necessaria)
· Altri elementi indicati nella modulistica

Modulistica: Comunicazione di subingresso in media struttura di vendita

Allegati:
● copia documento di riconoscimento del richiedente (ove il modulo non venga firmato davanti al dipendente addetto)
● copia planimetria in scala dei locali
● copia Denuncia di Inizio Attività ex articolo 4 e 5 LR 22/99,  nel caso di opere edilizie che ne siano soggette
● copia autorizzazione sanitaria
● altri allegati indicati nella modulistica
 
 La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune che ne trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate di cui:
- 1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 1 deve essere conservata dall’interessato. In quanto costituisce titolo che consente lo svolgimento dell’attività.

b) Rilascio dell’autorizzazione
 Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, ricorrendone le condizioni di legge, il Dirigente dell’Ufficio Commercio procede l’autorizzazione.
Qualora entro tale termine non venga comunicato un esplicito provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta (silenzio-assenso).

c) Costo del procedimento
1 marca da bollo da 14,62 Euro: per l’autorizzazione.


                                                C) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
- Ordinanza orari esercizi commerciali

Referente: Sigra Daniela Cattini
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,15.
Telefono: 0371/409-307