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Esercizi comm. con sup. di vendita fino a 250mq (Negozi di vicinato)
ESERCIZI DI VICINATO
(superficie di vendita fino a 250 mq)
A) INFORMAZIONI
a) Notizie generali
Tali esercizi sono quelli la cui superficie di vendita non supera i 250 mq. A seguito del Decreto Bersani (D. Lgs. 114/98) per essi non è più necessaria la c.d. licenza di commercio, ma è sufficiente una denuncia in luogo di autorizzazione.
b) Requisiti per l’attività
L’art. 5 del D.LGS. 114/98, in merito ai requisiti morali, prevede: <<Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione: 1) coloro che sono stati dichiarati falliti; 2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza>>.
Per l’esercizio di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, inoltre, l’art. 5, comma 5, del D.LGS 114/98 prevede i seguenti requisiti professionali: aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS; essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio di cui alla legge 11/06/1971 n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375. Naturalmente in tal caso è richiesta anche autorizzazione sanitaria.
Per la vendita di occhiali da vista (negozio di ottica) è necessario possedere il diploma di ottico.
B) IL PROCEDIMENTO
a) Comunicazione
Per l’apertura, il subingresso ,il trasferimento,l’ampliamento, la variazione del settore merceologico, l’ aggiunta settore merceologico, la cessazione è necessaria una Comunicazione al Comune sede dell’esercizio, secondo il modello ministeriale COM 1.
Le comunicazioni per apertura, trasferimento, ampliamento, aggiunta settore merceologico e variazione settore merceologico devono essere presentate 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Le comunicazioni di subingresso non devono rispettare il termine dei 30 giorni.
Le comunicazioni di cessazione dell’attività devono pervenire al Comune entro la data di cessazione dell’attività stessa.
La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:
· Generalità complete del richiedente (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza) del richiedente;
· Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa (Ditta Individuale/Società);
· Codice fiscale e P.IVA;
· Recapito telefonico
· Oggetto della comunicazione (nuova apertura, subingresso, trasferimento ecc...);
· Ubicazione (Via e n. civico) del locale dove si intende svolgere l’attività;
· Superficie adibita alla vendita
· Superficie totale dell’esercizio (compreso magazzini e bagni)
· Settore merceologico dell’esercizio (alimentari o non alimentare)
· Certificato di agibilità relativamente ai locali
Modulistica: Comunicazione per apertura, subingresso , trasferimento, ampliamento, variazione del settore merceologico, aggiunta settore merceologico, cessazione esercizi con superficie di vendita fino a 250 mq (Modello COM1)
La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate, delle quali:
- 1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 1 deve essere conservata dall’interessato perché costituisce il titolo che consente lo svolgimento dell’attività
Allegati:
● Fotocopia documento di riconoscimento (ove il modulo non venga firmato davanti all’Ufficio ricevente)
● Planimetria in scala dei locali (in caso di nuova apertura o trasferimento)
● Relazione tecnica asseverata, nel caso di realizzazione di opere edilizia soggette a DIA ex artt. 4 e 5 LR 22/99 (Denuncia di inizio attività) od alla procedura ex art. 26 L. 47/85 per le opere interne.
b) Inizio dell’attività
Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione l’ufficio ricevente verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni ivi contenute. Ove venga riscontrata l’assenza di alcune delle condizioni previste dalla legge, ne viene data comunicazione all’interessato che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività solo a regolarizzazione avvenuta, secondo quanto previsto dalla L. 241/90.
Ove entro i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione il Comune non comunichi nulla all’intereassato, questi può iniziare l’attività.
c) Costo del procedimento
Nessuno
C) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
- Ordinanza orari esercizi commerciali
Referente: Sigra Daniela Cattini
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,15.
Telefono: 0371/409-307











